Arconet, quota del fondo anticipazione liquidità rimborsata fra gli accantonamenti a partire dal rendiconto 2021
Gli enti la utilizzano applicandola al bilancio di previsione dell'esercizio successivo
A partire dal rendiconto 2021 gli enti iscrivono la quota del Fondo anticipazione liquidità rimborsata fra gli altri accantonamenti, come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità», e la utilizzano applicandola al bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Nel bilancio di previsione 2021, invece, il Fal non può essere iscritto. Con la Faq n. 47 del 3 dicembre, la Commissione Arconet offre agli enti le indicazioni operative utili per la corretta contabilizzazione delle novità introdotte da l'articolo 52, comma 1-ter, del Dl 73/2021.
La Faq interviene dopo la modifica, approvata con Dm 1° settembre 2021 al punto 3.20 del principio contabile applicato delle contabilità finanziaria, nel caso in cui è stata prevista l'applicazione di tale norma per gli enti locali per tutte le anticipazioni di liquidità che non si chiudono nell'esercizio e, quindi, anche alle anticipazioni successive a quelle previste dal Dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti.
A seguito dell'articolo 52, comma 1-ter, Dl 73/2021, a decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali devono iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti e, in sede di rendiconto, ridurre, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del Fal è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145/2018. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità. Questa norma spazza via la precedente modalità di contabilizzazione, secondo la quale il Fal era applicato in entrata per l'intero importo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente ed iscritto in spesa per un valore pari a quello stanziato in entrata, ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio.
In altri termini il vigente regime di contabilizzazione prevede che dal 2021 gli enti riducano il Fal solo «in sede di rendiconto», dando evidenza di tale riduzione negli allegati a) e a/1), e applichino la quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
Nello specifico dal rendiconto 2021 gli enti devono iscrivere fra gli accantonamenti dell'allegato a): il Fal per un importo pari a quello dell'esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio e, tra «gli altri accantonamenti», la quota liberata come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità». Nell'allegato a/1 devono altresì registrare nella colonna d) «Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto»: sia la riduzione del Fal nell'apposita riga, sia l'accantonamento della quota liberata tra gli «altri accantonamenti».
Per agevolare la corretta e completa comprensione la Commissione aggiunge anche un dettagliato esempio nelle carte di lavoro del 17 novembre. Nell'esempio viene spiegato, con riferimento al prospetto del quadro generale riassuntivo, come la nuova contabilizzazione incide sull'equilibrio di competenza, ma non rileva sull'equilibrio finale.
Da tener presente poi che gli enti non possono utilizzare le risorse della quota liberata del Fal per coprire il rimborso delle rate di ammortamento; pertanto devono dare dimostrazione, sia nella nota integrativa, sia nella relazione sulla gestione, di aver effettuato la copertura delle rate di ammortamento con entrate correnti o avanzo libero.
Infine, la Commissione ritiene che gli enti locali possano applicare la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del Fal in sede di bilancio di previsione, sulla base della determinazione del risultato presunto di amministrazione, dando ovviamente evidenza nella nota integrativa della copertura delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, costituita dalle entrate correnti, e non dall'utilizzo del Fal.
Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento di luglio: il ruolo centrale dell’organo di revisione
di Aldo Feoli – Rubrica a cura di Ancrel