Fisco e contabilità

Arconet, dal rendiconto 2021 rivoluzionato il patrimonio netto degli enti locali

Modificata la struttura espositiva così come le modalità di impiego contabile delle singole poste di bilancio

di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

Con il tredicesimo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile la Commissione Arconet riscrive le norme del Patrimonio netto dello Stato Patrimoniale degli enti locali. La struttura espositiva risulta sostanzialmente modificata, così come le modalità di impiego contabile delle singole poste di bilancio. A partire dal rendiconto 2021 il patrimonio netto sarà infatti articolato in cinque sezioni: fondo di dotazione; riserve; risultato economico dell'esercizio; risultati economici di esercizi precedenti; riserve negative per beni indisponibili (nuova voce).

Nel testo modificato, il Fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del Patrimonio Netto e potrà assumere solo valore maggiore o uguale a zero, mai negativo. L'ente potrà incrementarne il valore, mediante apposita delibera del consiglio; non è più previsto il riferimento a quella del rendiconto.

Le riserve, che non potranno mai avere valore negativo, si distinguono in disponibili e indisponibili. Le riserve disponibili potranno essere utilizzate per la copertura di perdite di esercizio e per la copertura delle «riserve negative per beni indisponibili». Sono suddivise in: «riserve di capitale», formatesi a seguito della rivalutazione dei beni; «riserve da permessi di costruire», di importo pari alle entrate da permessi di costruire che non sono state destinate al finanziamento delle spese correnti e di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile; «Altre riserve disponibili», previste dallo statuto e/o derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente.

Le riserve indisponibili rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite. Sono rappresentate da: «riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali» e «altre riserve indisponibili».

Nella voce risultato economico dell'esercizio - che può assumere valore positivo o negativo - si iscrive il risultato dell'esercizio che emerge dal conto economico. Il Consiglio dell'ente destina il risultato economico positivo al fondo di dotazione o alle «altre riserve disponibili», dopo avere dato copertura, in primo luogo, alle riserve negative per beni indisponibili e, poi, alla voce Risultati economici di esercizi precedenti, se negativa.

Interessante è la riscrittura delle conseguenze per l'ente che registra una perdita di esercizio. L'amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa nella relazione sulla gestione sulle cause che hanno determinato la formazione della perdita, distinguendo i casi in cui il risultato negativo sia stato determinato dall'erogazione di contributi agli investimenti finanziati da debito, erogati per favorire la realizzazione di infrastrutture nel territorio. Questa informativa può essere estesa ai risultati economici negativi di esercizi precedenti. Sempre nella relazione, l'amministrazione deve dare informativa sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio. In particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili, riducendo la voce Risultati economici di esercizi precedenti, se positiva, e, successivamente, le riserve disponibili positive. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte residuale è rinviata agli esercizi successivi, al fine di assicurarne la copertura. Sono aspetti innovativi la possibilità di "giustificare" il risultato negativo di esercizio con l'erogazione di contributi agli investimenti (componenti negativi di esercizio) e l'eliminazione dell'inciso che imponeva la copertura delle perdite con ricavi futuri. Nella voce Risultati economici di esercizi precedenti si iscrivono sia i risultati economici positivi (che con delibera consiliare non sono stati accantonati nelle riserve o portati ad incremento del fondo di dotazione), sia le perdite non ripianate. Alla copertura del valore negativo dei «Risultati economici di esercizi precedenti» si provvede solo dopo aver dato copertura alle «riserve negative per beni indisponibili», utilizzando i risultati economici positivi e le riduzioni delle riserve indisponibili derivanti dalla diminuzione di attività patrimoniali riguardanti beni indisponibili (ad esempio per ammortamento o a seguito del passaggio del bene al patrimonio disponibile). Assoluta novità è la voce «riserve negative per beni indisponibili», che può assumere solo valore negativo e sarà utilizzata per la costituzione e l'incremento della riserva per beni indisponibili, quando non risultano capienti la voce «risultati economici di esercizi precedenti» e le riserve disponibili. Data la sua particolare funzione, non potrà mai assumere un valore superiore, in termini assoluti, all'importo complessivo delle riserve indisponibili.

Cambia, infine, anche la «riserva permessi da costruire»: non comprenderà più i permessi di costruire che hanno finanziato le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile, che sono da iscrivere tra le «riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali».

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