I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Aree fabbricabili: non valido ai fini Imu il valore ricavato dalla successione

di Andrea Giglioli (*) - Rubrica a cura di Anutel

La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 8614/2021 ha esaminato un interessante caso, la cui soluzione, elaborata ai fini Ici, può essere senz'altro estesa all'Imu avendo le due imposte le medesime definizioni di specie.

L'articolo 15, comma 2, della legge 383/2001, stabiliva che per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede e i legatari non erano obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (Ici). L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

In forza di quanto sopra un Comune aveva provveduto a rettificare il valore imponibile di un'area edificabile applicando, in luogo del valore assunto dai contribuenti e conforme ai valori tabellari comunali, quello superiore riportato nella dichiarazione di successione.

Dopo due giudizi sfavorevoli ai contribuenti, questi si sono rivolti alla Corte di cassazione ribadendo la non corretta assunzione del valore indicato in successione in quanto le basi imponibili delle due imposte non coinciderebbero.

La Suprema corte ha accolto le doglianze dei contribuenti ritenendo, preliminarmente, che per la determinazione del valore imponibile delle aree edificabili sia il contribuente che il Comune sono tassativamente legati ai criteri enunciati all'articolo 5, comma 5, Dlgs 504/1992, pertanto, ogniqualvolta sia in discussione il valore imponibile, il Giudice di merito non può esimersi dal verificarne la corrispondenza con i parametri normativi.

Gli ermellini hanno ritenuto che la determinazione della base imponibile ai fini Ici non può essere determinata mediante i criteri di calcolo dell'imposta di successione, e questo perché l'imposizione locale ha presupposti autonomi e divergenti da quelli riconducibili all'imposta sulle successioni e donazioni.

Sotto il profilo soggettivo, infatti e sempre secondo la Corte, l'Ici è ad appannaggio del Comune mentre dell'imposta di successione beneficia lo Stato e inoltre, mentre l'imposta di successione ha carattere occasionale e colpisce l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, l'imposta comunale ha natura patrimoniale e periodica.

La diversità degli obiettivi e dei contenuti tra le due imposte ha portato, così, gli ermellini a ritenere che l'avviso di accertamento in rettifica emesso dal Comune sulla base del valore del bene indicato nella dichiarazione di successione non costituisce un criterio corretto ai fini della determinazione della base imponibile Ici.

Le conclusioni elaborate dalla Corte sul tema possono essere estese anche all'Imu e alla nuova Imu.

I Comuni, quindi, dovranno porre particolare attenzione nell'esaminare gli elementi di prova utili per confutare il valore utilizzato dal contribuente ai fini Imu per l'area edificabile, e, alla luce dell'ordinanza qui esposta, non potranno ritenere esaustivo il solo riferimento al valore indicato nella dichiarazione di successione.

(*) Componente giunta esecutiva e docente Anutel

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