Fisco e contabilità

Arrivano dal Pnrr le nuove risorse per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio

Diversi dubbi degli enti in merito alla contabilizzazione di questi fondi

di Elena Brunetto e Marcello Zottola

L'articolo 46, comma 1, lettera b) del Dl 104/2020 ha previsto l'integrazione dei fondi per contributi ai Comuni stabiliti dal comma 139- dell'articolo 1 della legge 145/2018 per gli anni 2021 e 2022 per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

In particolare, con il comma 139-bis introdotto dal decreto 104/2020, le risorse sono state incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.750 milioni di euro per l'anno 2022, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del ministero dell'Interno, nel rispetto dei criteri previsti dai commi da 141 a 145 della legge n.145 del 2018.

Dopo le assegnazioni delle quote 2021, avvenute nel mese di agosto, nei giorni scorsi il ministero dell'Interno ha richiesto agli enti di confermare, entro il termine del 16 settembre, l'interesse ai contributi, per il riparto delle quote relative al 2022 sempre a valere sulla graduatoria 2021 (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 7 settembre). Scaduto tale termine, il ministero dovrà quindi ora provvedere all'adozione del decreto con cui verranno formalizzate le assegnazioni per i soli enti che, entro la data prevista, hanno provveduto a confermare l'interesse.

Diversi dubbi sono però stati sollevati dagli enti, in merito alla contabilizzazione di questi fondi.

Occorre evidenziare in primo luogo che, pur trattandosi di scorrimento della graduatoria 2021, si tratta di risorse relative all'annualità 2022.

Gli enti assegnatari di quest'ultima trance di contributi dovranno pertanto accertare le somme assegnate sull'esercizio 2022, iscrivendole al tit. 4 cat.200 dell'Entrata – Contributi agli investimenti - utilizzando le stesse a finanziamento degli investimenti da iscrivere a bilancio a partire dal 2022 sulla base dei relativi cronoprogrammi.

Considerato inoltre che lo scorrimento della graduatoria consente di finanziare interventi che originariamente non avevano trovato la necessaria copertura è probabile che gli enti, trattandosi di interventi di messa in sicurezza, abbiamo avuto la necessità di provvedere a individuare modalità di finanziamento alternative per l'attuazione dei progetti già a suo tempo definiti.

In tal caso, trattandosi di fondi di competenza dell'esercizio 2022, sarà possibile utilizzare le somme assegnate esclusivamente a copertura di spese da effettuarsi a partire dal 2022.

Nel caso quindi di lavori per i quali le procedure di affidamento siano già state avviate, gli stessi potranno comunque trovare copertura in tutto o in parte con i contributi assegnati, purché le spese vengano sostenute a partire da tale annualità.

Occorre inoltre considerare che, essendo i fondi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dalla legge 145/2018 per ciascuna delle annualità, a partire dal 2019 e fino al 2030, in base al comma 140, lettera c-bis), dell'articolo 1 della medesima norma, gli enti assegnatari dei contributi non potranno presentare ulteriori analoghe richieste di finanziamento nel biennio successivo.

Relativamente alle risorse aggiuntive, pur trattandosi di fondi 2022, considerato che gli stessi sono destinati a dare copertura ai progetti inseriti nella graduatoria 2021, gli enti che con tali assegnazioni hanno esaurito il limite massimo previsto per la propria fascia demografica, non potranno presentare ulteriori istanze per le annualità 2022 e 2023.

Nel caso in cui i fondi assegnati non esauriscano tutto il plafon massimo attribuibile all'ente, potranno invece ancora essere presentate istanze, per la sola parte residuale.

Si segnala infine che, poiché le assegnazioni di contributi relative alla graduatoria del 2021, per a 3.000 milioni di euro (risorse anno 2021 e risorse anno 2022), sono confluite nel piano nazionale di ripresa e resilienza, l'utilizzo di tali risorse in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione dovrà sottostare ai vincoli ed alle norme imposte dall'Unione europea per tali fondi.

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