Fisco e contabilità

Asili nido, entro il 16 marzo le rette all'anagrafe tributaria

Amministrazioni tenute a comunicare eventuali rimborsi delle rette precedentemente introitate

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di Tamara Bersignani e Alessandro Garzon

Per gli asili nido gestiti dagli enti locali scade il prossimo 16 marzo il termine per la comunicazione telematica all'anagrafe tributaria dei dati relativi alle rette di frequenza degli asili nido e ai servizi formativi infantili (cosiddette «sezioni primavera») sostenute nell'anno precedente dai genitori, nella prospettiva del loro successivo utilizzo per la precompilazione dei modelli 730 e Redditi PF.
Gli stessi soggetti sono inoltre tenuti a comunicare eventuali rimborsi delle rette precedentemente introitate, specificando – per ciascun iscritto al nido – l'importo, il destinatario del rimborso e l'anno nel quale viene effettuato il rimborso stesso. Le Faq nel sito dell'agenzia delle Entrate precisano che «(…) se la retta per la frequenza dell'asilo nido è stata pagata da un soggetto diverso dal genitore del minore la comunicazione in esame non deve essere trasmessa. In tal caso infatti la spesa non risulta detraibile ai fini dell'Irpef» (la sottolineatura è di chi scrive). Anche se la fattura è stata (correttamente) emessa alla famiglia, dunque, la somma pagata da un soggetto diverso non è detraibile ai fini Irpef; allo scopo di evitare irregolarità, è opportuno specificare sulla fattura stessa che il pagamento della retta è stato effettuato da un soggetto diverso, indicando quale. L'indicazione mancherà – inevitabilmente – sulle fatture del nido emesse anticipatamente rispetto all'incasso. In base all'articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs 175/2014, in caso di errori od omissioni nella trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa/errata, con un massimo di 50.000 euro per ogni soggetto tenuto all'invio. Per altro verso, se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro (articolo 78, comma 26, legge 413/1991).

L'opposizione all'inserimento nella dichiarazione precompilata
É in ogni caso previsto che – entro il termine stabilito per la trasmissione telematica – il soggetto che ha sostenuto la spesa per le rette di frequenza dell'asilo nido possa esercitare la propria opposizione a utilizzare i dati relativi alla spesa effettuata nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L'opposizione può essere esercitata comunicando le informazioni contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito internet dell'agenzia delle Entrate, specificando il codice fiscale del soggetto minore iscritto all'asilo nido per cui è stata sostenuta la spesa. Il modello è disponibile al percorso: Home → Schede informative e servizi → Comunicazioni → Opposizioni all'utilizzo delle spese (dichiarazione precompilata) → Opposizione all'utilizzo delle spese relative alle rette per la frequenza degli asilo nido → Opposizione all'utilizzo delle spese relative alle rette per la frequenza degli asilo nido - Che cos'è oppure direttamente al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/opposizioni-utilizzo-delle-spese/opposizione-utilizzo-spese-asili-nido/infogen-opposizione-spese-asili-nido

La comunicazione dell'opposizione va trasmessa all'agenzia delle Entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando un'e-mail all'indirizzo opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it oppure un fax al numero 0650762651.

I nuovi obblighi di comunicazione
Quantomeno di regola, non interesserà, invece, gli enti locali il nuovo obbligo di comunicazione telematica delle spese scolastiche detraibili, sostenute per la frequenza delle scuole dell'infanzia (primarie e secondarie di primo e secondo grado), per la mensa scolastica, per i servizi integrativi di pre-post scuola, per il trasporto scolastico, per le gite scolastiche ed così via. Ancora facoltativo per il 2021, questo adempimento diventerà obbligatorio a partire dagli introiti relativi all'anno d'imposta 2022 per le (sole) scuole statali, oltre che per le scuole paritarie e per le scuole materne eventualmente gestite direttamente dai Comuni, che rientrino nel cosiddetto «Sistema nazionale di istruzione» (articolo 1 della legge 62/2000). Se non sono tenuti ad alcuna comunicazione telematica, i comuni dovranno comunque (continuare a) rilasciare alle famiglie le certificazioni relative ai proventi incassati a fronte dei sopra menzionati servizi scolastici.

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