Personale

Assegnazione degli incarichi, rotazione del personale contro le rendite di posizione

Valutazione delle capacità professionali e del rispetto del termine massimo di durata dell'incarico

di Claudio Carbone

Per le amministrazioni pubbliche vige sempre l'obbligo della rotazione nell'assegnazione degli incarichi e per rendere concreto questo principio devono farsi parte diligente attraverso la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo, nonché il rispetto del termine massimo di durata dell'incarico. In caso di assenza di personale con adeguata preparazione, l'ente è tenuto a programmare adeguate e tempestive attività di affiancamento, propedeutiche alla rotazione. La predisposizione di strumenti di monitoraggio e di verifica che, costantemente implementati con i dati del personale disponibile e delle relative specialità, infatti, sono gli elementi cardine che consentono all'amministrazione di fornire una risposta adeguata alle esigenze di rotazione e di formazione, allo scopo di impedire, soprattutto per aree tecniche e incarichi specifici, la costituzione di «rendite di posizione» o di «figure infungibili» e, come tali, insensibili alle dinamiche rotative e più facilmente esposti al rischio di costituire punti di riferimento a elevata vulnerabilità. È quanto precisato dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, con la deliberazione n. 1 del 2022 in occasione della valutazione dell'atto di nomina del consegnatario dei beni in una amministrazione centrale in base al Dpr n. 254 del 2002, ponendo l'accento anche su altre questioni che possono costituire un valido riferimento per le amministrazioni locali.

In primo luogo, l'incarico deve essere conferito, se non diversamente previsto da specifiche disposizioni legislative, dai titolari dei centri di responsabilità su proposta del dirigente responsabile a funzionari in possesso di determinati requisiti. In omaggio alla distinzione tra le diverse categorie di personale e le relative, connesse responsabilità, in particolare, è opportuno che alla formale indicazione provveda il soggetto munito di qualifica dirigenziale.

In secondo luogo, la delibera della Corte dei conti in esame pone in risalto che la disciplina legislativa di riferimento (articolo 9, comma 1 del Dpr 254/2002) reca puntuali requisiti per la nomina alla carica di consegnatario di beni mobili e ne stabilisce i limiti di durata: ln particolare, l'incarico è conferito per un periodo non superiore a cinque anni ed è rinnovato una sola volta. Da tale previsione si evince come il Legislatore abbia inteso fissare una durata massima del mandato conferibile ma non una durata minima. Pertanto, deve indursi che nell'arco temporale di durata massima possa comunque darsi corso ad un solo rinnovo, con conseguente divieto di un successivo mandato, anche se entro il periodo potenzialmente riconoscibile.

Viene così confermato l'orientamento, già espresso in precedenti pronunciamenti, in base al quale il fondamento giuridico della disposizione legislativa appena indicata risponde all'esigenza di assicurare il principio di rotazione degli incarichi dei funzionari pubblici, anche in funzione della prevenzione della corruzione all'interno dei relativi uffici, secondo i principi stabiliti dalla legge 6 novembre 2012 n. 190. Obbligo questo che può essere compresso da vincoli di natura soggettiva, attinenti al rapporto di lavoro, e da vincoli di natura oggettiva, connessi all'assetto organizzativo dell'amministrazione e tra questi ultimi, la cosiddetta "infungibilità" derivante dall'appartenenza del funzionario a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore, di particolari requisiti di accesso o di mirate disposizioni di legge, che richiedano il possesso di determinati requisiti per il conferimento dell'incarico. Tuttavia, nel caso esaminato, poiché si tratti di categorie professionali omogenee, non può invocarsi il concetto di infungibilità, pur rimanendo sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo.

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