Fisco e contabilità

Assestamento, salvaguardia, investimenti: così il decreto Rilancio riscrive il calendario dei conti comunali

Tutte le proroghe disposte dal provvedimento attraverso la lettura interpretativa nella nota di riepilogo delle novità di interesse degli enti elaborata da Anci

immagine non disponibile

di Patrizia Ruffini

Arrivano una pioggia di rinvii e parecchi microinterventi specifici tra le modifiche apportate al testo dalla Camera, da sottoporre al via libera finale del Senato. Partendo dalla nota di riepilogo delle novità di interesse dei Comuni, elaborata da Anci, si ricapitolano le nuove proroghe che entreranno in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Proroghe contabili e tributarie (articolo 106, comma 3-bis)
A causa dell'incertezza sull'entità delle risorse, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/22 è differito al 30 settembre 2020 (dal 31 luglio). É spostato alla stessa data anche il termine previsto all'articolo 193, secondo comma del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri del bilancio 2020/22. Non è modificata invece la scadenza per la variazione di assestamento generale, che deve essere deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno e mediante la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio (articolo 175, comma 8, del Tuel).
Limitatamente all'anno 2020 sono rinviate anche le scadenze entro le quali devono essere pubblicate le delibere e i regolamenti dei tributi comunali al fine dell'efficacia: al 31 ottobre (dal 14 ottobre) l'invio telematico e al 16 novembre (dal 28 ottobre) la pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia.
Da ultimo, è differita al 31 gennaio 2021 la scadenza per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021/23.

Differimenti in tema di utilizzo di contributi per investimenti
L'articolo 114 cambia il calendario dei contributi a favore dei Comuni per la messa in sicurezza di strade, scuole edifici comunali, previsti all'articolo 30 del Dl 34/2019, per andare incontro alle difficoltà riscontrate da parte de 1940 Comuni beneficiari:
• l'inizio dell'esecuzione dei lavori dovrà avvenire entro il 15 settembre (dal 15 maggio, già spostato al 15 luglio);
• l'adozione del decreto del ministro dell'Interno per la revoca, in tutto o in parte e la loro assegnazione ad altri enti avrà il termine del 15 ottobre (dal 15 giugno, già slittato al 30 agosto);
• l'avvio dei lavori da parte dei "nuovi" beneficiari è spostato al 15 dicembre (dal 15 ottobre rinviato poi al 15 novembre).
L'articolo 119-bis differisce poi al 31 ottobre 2020 (dal 30 giugno 2020) il termine per l'inizio dei lavori da parte dei Comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Viene altresì eliminata la condizione che limita l'applicazione del differimento alla mancata consegna dei lavori da parte dei Comuni, entro il termine inizialmente fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.

Sospensione dei termini per enti in riequilibrio finanziario pluriennale
Il termine per l'impugnazione del piano (comma 5 dell'articolo 243-quater del Tuel) in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da Covid-19 è rinviato al 1° gennaio 2021. Inoltre, l'articolo 114-bis interviene sulla verifica dello stato di attuazione del piano (comma 6 dell'articolo 243-quater del Tuel) con l'eliminazione della verifica relativa al primo semestre, che sarà da effettuare insieme a quella del secondo semestre, quando si analizzerà l'intero anno e si terrà conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento
Infine, è prorogata fino al 31 dicembre 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 (articolo 157, comma 7-ter).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©