Fisco e contabilità

Asseverazione dei crediti/debiti tra ente e partecipata, ma su regole e controlli manca un indirizzo unico

Anche Assirevi ha da emanato un documento di ricerca con alcune precisazioni

di Stefano Pozzoli

La Corte dei conti, Sezione di controllo per l'Abruzzo, nella sua delibera n. 82/2022, si sofferma su un tema di grande interesse per i revisori degli enti locali, quello della asseverazione dei crediti/debiti tra ente e società partecipate.

L'organo di revisione di un piccolo Comune, infatti, dichiara che aveva effettuato la conciliazione sostanziale dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e le partecipate, ma che non disponeva della analoga asseverazione da parte dell'organo di controllo delle società.

La Sezione, in proposito, «rammenta che l'obbligo … di allegare al rendiconto, …, una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione (del comune e della società partecipata) risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata», e ricorda che la disposizione «ha come obiettivo di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell'ente pubblico controllante». Per questo «raccomanda all'Ente di adoperarsi per il futuro al fine di assicurare il completo adempimento dell'obbligo normativo in argomento, del quale costituisce necessario corollario il rispetto della tempistica di acquisizione dei dati, in relazione alle finalità informative della relazione sulla gestione allegata al rendiconto di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio del Comune (Corte dei conti, Sez. Lombardia – delib. n. 209/2018)».

La Sezione Abruzzo entra quindi in una diatriba che ha interessato le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, non sempre trovandole allineate. Per la Sezione Toscana (delibera n. 260/2014) l'obbligo di asseverare la nota informativa incombe esclusivamente sull'organo di revisione dell'ente locale e non anche della società partecipata, sebbene quest'ultima abbia, comunque, la facoltà d'avvalersi delle competenze normativamente intestate al proprio organo di revisione contabile, per chiedere l'asseverazione del prospetto debiti/crediti, con onere a carico della stessa società partecipata. La Sezione Lombardia ritiene che solo quando nel bilancio certificato dall'organo di revisione della società partecipata sia possibile individuare, in modo analitico, i singoli rapporti debitori/creditori nei confronti degli enti partecipanti, non sia necessaria una nuova asseverazione da parte dell'organo di revisione dell'ente partecipante, mentre in caso contrario anche l'organo di revisione dell'organismo partecipato deve asseverare la nota (delibera n. 156/2014).

Sempre la Corte dei conti Lombardia è arrivata a ritenere (delibera n. 479/2013) che tale nota informativa debba riguardare non solo le partecipazioni dirette bensì anche quelle indirette e, nella deliberazione n. 355/2013/Prsp, ha specificato che l'obbligo di riconciliazione delle rispettive posizioni debitorie e creditorie sussista anche nei confronti delle società quotate su mercati finanziari.

Per quanto riguarda il soggetto destinatario dell'obbligo, nel caso di presenza di collegio sindacale e revisore contabile (come obbligatorio nelle Spa secondo l'articolo 3 del Tusp), l'orientamento prevalente è che sia di competenza del revisore. Si ricorda, in proposito, che Assirevi ha da tempo emanato (luglio 2018), il documento di ricerca n. 223, in materia di asseverazione dell'organo di controllo sui rapporti debitori e creditori tra l'ente locale e le sue partecipate, riconoscendo che la competenza è del revisore ma precisando che, trattandosi di incarico separato rispetto all'incarico di revisione legale svolta ai sensi del Dlgs 39/2010, occorrerà una specifica lettera di incarico.

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