Fisco e contabilità

Assicurazione, indennità, invio dei dati e cassa vincolata: le massime della Corte dei conti in rassegna

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

RIMBORSO DELL'ASSICURAZIONE DEL SINDACO
Non è consentita, sulla base dell'articolo 86, comma 5, primo periodo, del Dlgs 267/2000 l'introduzione o l'aumento della spesa per la voce relativa alla copertura degli oneri assicurativi allorquando la stessa determinerebbe un innalzamento delle spese di funzionamento complessivamente sostenute dall'ente locale rispetto a quelle che risultano dal rendiconto relativo al precedente esercizio finanziario, essendo invece possibili eventuali compensazioni interne. Questa impostazione, che fa salve eventuali compensazioni nell'ambito dell'aggregato «spese di funzionamento», risulta peraltro coerente con la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale i vincoli alle politiche di bilancio, anche se si traducono inevitabilmente in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti, possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali «quando stabiliscono un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA-ROMAGNA - PARERE N. 105/2020

RINUNCIA ALL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E CONTRIBUTO MINISTERIALE
La quota di contributo statale riconosciuta per i Comuni con popolazione inferiore a 3mila abitanti è vincolata inderogabilmente alla specifica finalità indicata dalla legge, ossia al «concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco».
Su questa somma grava, per legge, un vincolo di destinazione che non può essere modificato né dalla volontà dell'ente né dalla volontà del sindaco, il quale ha la facoltà di rinunciare all'indennità, essendo quest'ultima un diritto di credito per sua natura disponibile, e potrebbe anche effettuare una rinuncia condizionata ad una specifica destinazione delle somme (potendo la condizione, sospensiva o risolutiva, applicarsi anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale ai sensi dell'articolo 1324 del codice civile), ma gli effetti del negozio giuridico rimangono circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante (acquisizione o meno al patrimonio) e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme, destinazioni che rientrano nella discrezionalità dell'ente.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE N. 98/2020

MANCATO INVIO DEI DATI ALLA BDAP
In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati alla Bdap (da effettuarsi entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei relativi documenti di bilancio), gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico Dlgs 267/2000, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Sull'importanza della Bdap va evidenziato, poi, che la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 12/2019, ha rimarcato «l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi della Bdap e nelle altre banche dati pubbliche» e richiamato «l'attenzione sul fatto che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici: queste banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impegnano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria». In questo contesto, all'organo di revisione «viene richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema Bdap – Bilanci armonizzati – con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall'ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del quadro generale riassuntivo, del prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, nonché gli errori e le incongruenze segnalate dalla Bdap, ove non risolte».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - DELIBERAZIONE N. 136/2020

GESTIONE DELLA CASSA VINCOLATA
La Sezione ha ribadito ancora una volta l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione. L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge nell'articolo 195 del Dlgs 267/2000 che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di queste risorse, pone limiti sia quantitativi che procedimentali, nonché pone la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria. Inoltre, va rammentato che l'articolo 180 del Dlgs 267/2000 ha prescritto, alla lettera d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, «gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti». Allo stesso modo, il successivo articolo 185 ha imposto, alla lettera i), che anche i mandati di pagamento attestino il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi ai trasferimenti o ai prestiti.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO - DELIBERAZIONE N. 157/2020


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