Fisco e contabilità

Assunzioni, l'asseverazione del revisore non «esonera» il responsabile del servizio finanziario

Il Dpcm 17 marzo 2020 consente per alcuni enti un incremento della spesa di personale nel rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio

immagine non disponibile

di Corrado Mancini

Il decreto assunzioni, Dpcm 17 marzo 2020, consente, per alcuni enti, un incremento della spesa di personale a patto, però, che sussista «il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio», e affida all'organo di revisione l'asseverazione di questa condizione. A questo punto, ci si chiede, se l'asseverazione rilasciata dall'organo di revisione metta in tranquillità tutti gli altri soggetti chiamati, chi più o chi meno, alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, tra questi, in primis, il responsabile del servizio finanziario. Qualora nell'ente si verificasse una condizione di disequilibrio generata, in tutto o in parte, dall'incremento della spesa di personale, è sufficiente per quest'ultimo invocare l'asseverazione dell'organo di revisione per essere esonerato da ogni responsabilità?

Il fatto che il legislatore abbia, espressamente chiamato in causa l'organo di revisione, non può essere interpretato come un esonero di responsabilità verso tutti coloro che sono preposti alla tutela degli equilibri di bilancio ma, solamente nell'individuazione di chi maggiormente deve essere investito dell'onere, senza comunque esonerare altri da responsabilità.

In questo senso il soggetto maggiormente coinvolto risulta essere il responsabile del servizio finanziario per le funzioni e le responsabilità attribuite dalla legge. Infatti egli viene posto dal legislatore a «salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica» (articolo 153, comma 4, del Tuel). Ma non è tutto, l'articolo 153,comma 4, del Tuel, va peraltro analizzato in relazione all'ulteriore funzione di controllo degli equilibri finanziari attribuita al responsabile dei servizi finanziari dall'articolo 147 del Tuel, secondo il quale, spetta solo ed esclusivamente a questa figura: «coordinare e vigilare sul costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica» (articolo 147, comma 2, lettera c), del Tuel). Inoltre, il responsabile del servizio finanziario rende esecutive le determinazioni degli altri responsabili, apponendo il visto di regolarità contabile (articolo 183, comma 7, del Tuel), controlla tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa (articolo 184, comma 4, del Tuel), effettua le segnalazioni pregiudizievoli degli equilibri di bilancio al sindaco, ai revisori, al consiglio e alla Corte dei conti (articolo 153 del Tuel). Ma l'aspetto più interessante è che egli «agisce in autonomia» (articolo 153, comma 4, del Tuel).

Se a tutto ciò aggiungiamo che, con legge costituzionale n. 1 del 2012, riformando l'articolo 81, il legislatore ha trasformato l'obbligo di equilibrio di bilancio, da vincolo esterno, in una norma di rango costituzionale e che la Corte costituzionale con la sentenza 14 febbraio 2019 n. 18 afferma: «Il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata». Si desume l'importanza del ruolo, con le conseguenti responsabilità, riservato al responsabile del servizio finanziario, nel garantire non solo la regolarità degli atti sotto il profilo contabile, ma anche e soprattutto gli equilibri di bilancio, ruolo e responsabilità che non possono essere sostituiti o attenuati, nell'applicazione del Dpcm assunzioni, dall'asseverazione dell'organo di revisione.

È da ritenersi quanto mai necessario che, il responsabile del servizio finanziario, prima di apporre il visto di regolarità contabile alle delibere di approvazione del programma triennale di fabbisogno di personale, effettui in autonomia le proprie valutazioni circa il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e ne conservi la relativa documentazione, così da poter in ogni momento dimostrare le motivazioni per le quali ha espresso il proprio parere.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©