Personale

Assunzioni e mobilità, tempi tagliati sulla verifica degli esuberi

Dl 36/2022: stop alla pubblicazione dei concorsi in Gazzetta Ufficiale e nuovi dettagli sulle linee di indirizzo per la programmazione dei fabbisogni

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Tempi meno che dimezzati per la verifica degli esuberi ex articolo 34-bis del Dlgs 165/2001. Nuovi dettagli sulle linee di indirizzo per la programmazione dei fabbisogni. Stop alla pubblicazione dei concorsi in Gazzetta Ufficiale. Valutazione dell'inglese e valorizzazione delle abilità residue dei soggetti disabili nei pubblici concorsi.
Queste le principali novità in materia di gestione del personale che emergono dal corposo dossier elaborato dal Servizio studi del Senato in relazione al disegno di conversione in legge del Dl 36/2022, a valle dei lavori delle commissioni parlamentari riunite.
Le novità accennate si aggiungono ad altri due profili di grande interesse, ovvero la proroga per i termini utili alle stabilizzazioni ex articolo 20 del Dlgs 75/2017 e la deroga ai dati contabili rilevanti nel computo del Dm assunzioni per regioni, province e comuni per gli arretrati che deriveranno dal rinnovo 2019/2021. Non sembrano dunque giungere "terremoti", per quanto qui d'interesse, dalla conversione in legge del Decreto PNRR-2; piuttosto sembra destinato a generare discussioni il mancato rinvio del termine per l'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), destinato a debuttare entro pochissimi giorni (la scadenza è al 30 giugno) senza che si sappia come gestirne concretamente l'arrivo.

Per il resto una buona notizia: la riduzione dell'attesa prima di poter bandire le procedure concorsuali, necessaria perché il Dipartimento per la Funzione Pubblica verifichi la presenza di eventuali esuberi da ricollocare. Non più 45, ma soli 20 giorni di dilazione, decorrenti dalla data nella quale il DFP riceve la comunicazione. Per gli enti locali, com'è noto, il tutto avviene per tramite delle strutture regionali competenti.
Nel frattempo, le promesse linee guida sulla programmazione dei fabbisogni - il cui contenuto viene per il resto confermato - dovranno occuparsi di chiarire che le conoscenze, competenze e capacità alla base dei futuri reclutamenti della p.a. saranno riferite anche agli strumenti e alle tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.
I bandi dei concorsi pubblici confluiranno nel Portale per il reclutamento (non si vede traccia, peraltro, della facoltatività di utilizzo per le amministrazioni locali, auspicata dall'Anci) e non dovranno più essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale. La diffusione su InPA assolverà anche all'obbligo di pubblicità delle pubbliche selezioni.
Si integra, raccorda e chiarisce, poi, quanto inserito dal Dl 36/2022 nel Tupi, con l'articolo 35-quater, in materia di concorsi. Sul punto, si dovrà porre attenzione nei bandi alla "valutazione, per gli alti profili, delle esperienze lavorative pregresse", nonché "delle abilità residue per i soggetti disabili." Non solo: il PNRR-2, si ricorderà, dispone che la prova orale dei concorsi debba ricomprendere la fase di accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Ebbene, i dubbi sul raccordo della novella normativa con l'articolo 37 dello stesso Dlgs 165/2001 vengono dissipati: in caso sia richiesta la conoscenza di una sola lingua straniera, questa sarà l'inglese.
Alla ricerca dei soggetti "migliori" e non solo delle migliori professionalità, "per profili iniziali e non specializzati" i concorsi pubblici dovranno dare particolare rilievo "all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini." Continua, insomma, la battaglia al puro nozionismo. Infine, si precisa che i possibili futuri aggiornamenti dei protocolli Covid per le procedure concorsuali siano adottati dal Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità.

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