Personale

Assunzioni, per i Comuni «di mezzo» vale l'ultimo rendiconto approvato

La Corte dei conti dell'Emilia Romagna ritiene che si debba far riferimento al primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale per l'esercizio 2020

di Gianluca Bertagna

I Comuni che si collocano tra le due percentuali soglia del Dm 17 marzo 2020 devono contenere la percentuale del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti dubbia esigibilità rispetto all'ultimo rendiconto approvato e disponibile al momento dell'assunzione. È questa l'importante precisazione contenuta nella deliberazione n. 55/2020 della Corte dei conti dell'Emilia Romagna che risponde ad alcuni quesiti relativi ai meccanismi dell'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019.

Se c'è una cosa chiara delle nuove regole assunzionali per i Comuni è che non si può più generalizzare. Gli enti, in base al loro rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, vengono classificati in tre categorie e per ciascuna di esse vi sono regole diverse. Quindi, anche negli interventi della magistratura contabile è sempre necessario riferirsi al contesto specifico dell'ente richiedente. In questo caso siamo in presenza di un Comune che dopo aver calcolato il proprio rapporto ha scoperto di trovarsi nella cosiddetta fascia di mezzo e quindi con un nuovo obiettivo: mantenere il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al di sotto del rispettivo valore dell'ultimo rendiconto approvato. E qua iniziano i problemi.

Con le norme a regime, i Comuni devono approvare il rendiconto dell'esercizio precedente entro il 30 aprile di ciascun anno. Questo significa che nella medesima annualità ci saranno due «ultimi rendiconti» approvati. Se prendiamo, ad esempio l'anno 2020 e ipotizziamo che un Comune abbia approvato il consuntivo proprio al 30 di aprile, fino a quella data, l'ultimo rendiconto era quello dell'anno 2018. Dal 1° di maggio l'ultimo rendiconto diventa quello del 2019. A quale dei due è quindi corretto fare riferimento per i Comuni che si trovano tra i due valori soglia? Qual è l'obiettivo da raggiungere?

La Corte dei conti dell'Emilia Romagna, dopo un approfondimento complessivo anche sulla tematica dei piani triennali dei fabbisogni, ritiene alla luce della lettera e della ratio della normativa sopra riassunta, che per «ultimo rendiconto della gestione approvato» debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale per l'esercizio 2020. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'ente al momento dell'adozione della deliberazione relativa all'assunzione del personale abbia già approvato il rendiconto 2019, quest'ultimo rappresenta, secondo la lettera e la ratio della norma, il documento contabile cui attingere il dato del rapporto – non incrementabile - fra entrate correnti e spesa del personale.

L'interpretazione è sicuramente quella più vicina alla lettura formale della disposizione, ma i problemi operativi non mancheranno. Anche perché, a ben pensarci, questa soluzione dà la possibilità agli enti di "giostrarsi" meglio con le assunzioni. Se, ad esempio, un Comune vedesse nell'approvazione del nuovo rendiconto dati migliori rispetto al precedente, potrebbe volutamente attendere ad assumere. Va anche detto, comunque, che cambiare il riferimento del rendiconto nel medesimo anno comporta il non lieve problema di gestire la previsione del bilancio in corso d'opera, non sempre azione semplice e immediata.

Da ultimo, il Comune ha chiesto ai magistrati contabili se può ancora utilizzare il turn over ovvero la copertura al 100% delle cessazioni di personale dell'anno precedente. La Corte dei conti ha dato risposta affermativa, ma a condizione che lo stesso Comune non incrementi il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. Come a dire che tra le due norme (turn over o nuovo Dm) prevale sicuramente quest'ultimo.

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