Personale

Assunzioni dei tecnici per l'eco-bonus alla prova dei limiti sul personale

La questione più delicata riguarda i tetti stabiliti per le assunzioni a tempo determinato

di Gianluca Bertagna

In attesa di ricevere le tanto promesse istruzioni operative, gli enti locali si stanno interrogando sull'assoggettabilità ai limiti in materia di personale delle assunzioni per il rafforzamento degli uffici tecnici finalizzate ad accelerare le pratiche correlate all'eco-bonus. L'articolo 1, commi 69 e 70, della legge 178/2020 ha previsto un contributo di 10 milioni di euro a favore dei Comuni da destinare ad assunzioni a tempo determinato di personale per potenziare le attività connesse al beneficio sulle ristrutturazioni. Per ottenere le somme, gli enti avrebbero dovuto inviare una richiesta entro il 30 gennaio scorso al ministero dello Sviluppo economico, il quale, però, con un comunicato del 26 gennaio ha fatto sapere che è necessario attendere un apposito decreto attuativo .

Nel frattempo, i Comuni si stanno chiedendo come queste assunzioni incidono rispetto alle varie limitazioni in termini di personale tenuto conto che si tratta di tipologie a tempo determinato di massimo un anno per le quali potrà giungere un rimborso dal fondo stanziato. Partiamo dalle certezze: il comma 69 esclude queste assunzioni dal campo di applicazione dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, norme che prevedono il contenimento della spesa di personale in valore assoluto rispetto alla media 2011-2013 o all'anno 2008.

C'è poi la questione del Dm 17 marzo 2020 che richiede fondamentalmente un calcolo del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti dubbia esigibilità. In questo caso, va rilevato, che per l'eventuale quota rimborsata dal ministero, la somma non dovrebbe essere conteggiata sulla base di quanto previsto dall'articolo 57 comma 3-septies del Dl 104/2020: a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente (o parzialmente) da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, per il periodo in cui è garantito il finanziamento.

Rimane la questione più delicata: le assunzioni a tempo determinato - come quelle in esame - devono essere contenute al pari di tutte le prestazioni di lavoro flessibile nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità come previsto dell'articolo 9, comma 28. La norma, purtroppo, non prevede nessuna deroga e, quindi, salvo diverse interpretazioni e analisi, si rischia che la disposizione non possa avere adeguata applicazione vanificando gli sforzi del legislatore.

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