Personale

Assunzioni, tempo determinato e trattamento accessorio: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

SPAZI ASSUNZIONALI 2020
A partire dal 20 aprile 2020, tutti i nuovi spazi assunzionali riconosciuti all'ente, inclusa la sostituzione del personale cessato nell'anno (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità), sono strettamente legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia definiti nella disciplina normativa prevista dall'articolo 33 del Dl 34/2019. Di conseguenza, in caso di cessazione durante l'anno in corso di un dipendente (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità), non necessariamente l'ente ha la possibilità di procedere, nello stesso anno, alla sostituzione del personale così cessato, a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali e sulla base della motivazione che la sostituzione di un dipendente cessato non altera gli equilibri di bilancio. A questo scopo, ai fini delle entrate correnti rilevanti per la definizione dei limiti assunzionali, sono inclusi i contributi di parte corrente percepiti dai comuni ai sensi della legge 328/2000.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 93/2020

VINCOLI DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Per l'articolo 50, comma 4, del Ccnl funzioni locali 21 maggio 2018, le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative oltre a quelle individuate dal Dlgs 81/2015 sono, tra l'altro: «…d) stipulazione di contratti a tempo pieno determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali». Questa indicazione non consente di superare i vincoli in materia di rapporti di lavoro flessibile, in quanto essa definisce un limite meramente interno che non ha in sé alcuna relazione con l'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010. Infatti, l'esenzione da «limitazioni quantitative», ivi contemplate, non è certo riferibile al suddetto limite legislativo di assunzione, bensì, diversamente, alla disposizione di cui al precedente comma 3 dello stesso articolo 50. Quest'ultimo, infatti, stabilisce che «il numero massimo di contratti a tempo determinato (…) non può superare il tetto annuale del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione (…)».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE N. 65/2020

TRATTAMENTO ACCESSORIO
Con il Dl 34/2019 il legislatore, al fine di superare la rigidità del vincolo sancito dall'articolo 23 comma 2 del Dlgs 75/2017, per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali il cui tetto era costituito da quello definito nel 2016, ha inteso adeguare il suddetto istituto in maniera flessibile al valore medio pro-capite del fondo e consentire, così, una quantificazione dello stesso in ragione di una spesa che resterà invariata per quanto attiene al valore medio fissato al 31 dicembre 2018. Per la determinazione del «valore medio pro-capite» occorre considerare (sommare) sia il valore del fondo relativo alle risorse per la contrattazione decentrata sia le risorse destinate alla remunerazione delle posizioni organizzative. L'interpretazione letterale della disposizione non consente una scissione tra le due componenti, in quanto la disposizione dopo aver affermato la necessità di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa aggiunge l'espressione «nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018». Di conseguenza, per determinare il costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative e dividere l'importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018, comprese le posizioni organizzative. La quantificazione del fondo, ai fini della determinazione del valore medio poi, deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio previsto dall'articolo 23 del Dlgs 75/2017.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 95/2020

ADEGUAMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
La disciplina recata dal Dl 34/2019 non determina l'impossibilita, per i Comuni privi di posizioni dirigenziali, di rinunciare a parte degli spazi assunzionali ai fini dell'incremento del trattamento accessorio delle posizioni organizzative, ove ne ricorrano tutte le condizioni previste. Ne consegue che, nel caso in cui l'ente abbia provveduto alla graduazione di ciascuna posizione organizzativa al momento dell'entrata in vigore del Ccnl del 21 maggio 2018, stabilendo, nel rispetto dell'articolo 15, commi 2 e 3, un'indennità (di posizione e di risultato) superiore a quella corrisposta, poi risultata non attribuibile in relazione al fatto di non avere risorse in termini di capacità assunzionali utilizzabili, ben potrà operare questo adeguamento. Infatti l'ente, ove, in applicazione della citata «nuova» normativa sulle assunzioni, abbia acquisito capacità assunzionale in quanto ricompreso in una fascia che consenta di elevare la propria spesa del personale, cosiddetta degli enti virtuosi o, addirittura, intermedi, potendo questi ultimi effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato a condizione di non superare il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dell'esercizio precedente, potrà ben rinunciare a parte di detta capacità per adeguare le retribuzioni di risultato e posizione.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO - PARERE N. 104/2020

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