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Aumenti delle spese di fornitura di energia e gas negli enti locali: trattamento contabile

di Vania Gobat e Luca Pacella (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Molti Comuni italiani in questi giorni sono alle prese con i rincari delle forniture di energia elettrica e gas a seguito degli aumenti tariffari scattati nell'ottobre 2021.

Rincari significativi che si sono manifestati con le fatture dell'ultimo bimestre 2021 e per i quali i Comuni non avevano impegnato a sufficienza nei capitoli di spesa del bilancio.

Vedremo di seguito come vanno contabilizzate finanziariamente le maggiori spese per le utenze a seconda che le fatture siano state ricevute entro il 2021 o nel 2022.

La Corte dei conti si è occupata più volte di questo argomento e con casi analoghi al tema in argomento.

In particolare la Corte dei conti, sezione della Lombardia, con la deliberazione n. 82/2015, ha risposto al quesito di un Comune che ha chiesto come trattare la contabilizzazione di fatture ricevute per utenze di immobili comunali che non trovavano sufficiente capienza negli impegni già assunti in corso d'anno.

Il Comune ha domandato in particolare se le maggiori spese potessero essere qualificate come passività pregresse oppure se bisognava ricorrere alla procedura di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Il termine "passività pregressa" non trova alcun riscontro nel Testo unico degli enti locali né nei principi contabili previsti dal Dlgs 118/2011, ma è stato definito da varie deliberazioni della Corte dei conti che si sono susseguite nel tempo.

L'ultima è quella della Sezione regionale di controllo per la Sardegna n. 33/2021, che ha identificato la passività pregressa come «una spesa sorta nel rispetto delle regole contabili, presentando l'impegno originariamente assunto unicamente caratteristiche di incapienza, per cui non se ne può desumere, da un lato, che sia sorta in violazione delle regole del bilancio e dall'altro che sia necessaria la manifestazione di una loro ratifica da parte dell'organo consiliare».

Secondo la Corte dei conti, sezione della Lombardia sopra menzionata, le passività pregresse riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno, ai sensi dell'articolo 183 del Tuel ma che per fatti non prevedibili, di norma legati alla natura della prestazione, hanno dato luogo a un debito in assenza di copertura.

Stante quanto sopra poiché le passività pregresse rientrano all'interno di una regolare procedura di spesa, esulano dalla definizione di debito fuori bilancio, costituendo debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all'esercizio di loro manifestazione.

La Corte dei conti in questi casi, ha ricordato che lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria di spesa (articolo 191 del Tuel), accompagnato dalla eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste risultino insufficienti.

A questa definizione si rifanno anche i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, in particolare nel documento 2: funzioni dell'organo di controllo, al punto 2.3. proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni. Alla luce di quanto sopra per gli enti locali si potranno verificare le seguenti fattispecie:

1.Fatture per utenze pervenute nel 2022 riferite al 2021;

2.Fatture per utenze pervenute nel 2021 e riferite allo stesso anno.

Nel primo caso, le maggiori spese rispetto a quanto originariamente impegnato, costituiscono passività pregresse e l'ente potrà impegnare la maggiore spesa nel bilancio 2022.

Il revisore non dovrà rilasciare alcun parere ma dovrà riscontrare solamente, in sede di verifica periodica, la correttezza della procedura eseguita dal responsabile competente.

Nel secondo caso invece, qualora l'ente non abbia sufficienti disponibilità nell'esercizio 2021 e non abbia provveduto a integrare gli stanziamenti nei termini, con eventuale apposita variazione di bilancio, si configura un'ipotesi di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 Tuel comma 1, lettera e) (acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del Tuel).

Il revisore, conseguentemente, si esprimerà con proprio parere in materia di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 239 del Tuel e dovrà, pertanto, porre particolare attenzione nell'individuare l'esatto trattamento contabile da riservare alle maggiori spese verificando la data di ricezione delle fatture elettroniche.

Infine, si ricorda che sono in arrivo, in base a quanto previsto dal "decreto energia 2022" approvato nel Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2022, aiuti agli enti locali per "garantire la continuità dei servizi erogati", che non avendo vincolo di destinazione di fatto possono essere utilizzati per far fronte al caro bollette.

La quantificazione delle somme spettanti ai vari enti (200 milioni ai Comuni e 50 milioni alle Città Metropolitane) è demandata a uno o più decreti del ministro dell'Interno di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

(*) Revisori Ancrel Regione Friuli Venezia Giulia

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Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

COORDINAMENTO REGIONALE SICILIA
Le sezioni Ancrel della Regione siciliana hanno costituito un coordinamento regionale eleggendo come coordinatore, per il triennio 2022 – 2024, la Dott.ssa Tiziana Vinci Presidente della Sezione Ancrel di Messina e Dirigente del Servizio Finanziario del Comune di Alcamo.
Le norme statutarie del neocostituito coordinamento prevedono la possibilità di interloquire in modo concorde e unanime con le istituzioni di riferimento sia per rendere sempre più efficace l'operatività degli organi di revisione all'interno degli enti locali siciliani sia per promuovere le istanze che provengono dagli associati. Il miglioramento continuo della qualificazione professionale degli organi di revisione verrà perseguito attraverso azioni congiunte promosse in modo coordinato da tutte le sezioni aderenti.

INTRODUZIONE ALLA CONOSCENZA DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA DEGLI ENTI LOCALI
SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE IN 6 LEZIONI PER REVISORI DI ENTI LOCALI

L'esperienza positiva dei corsi organizzati da Ancrel nazionale, l'altissimo gradimento ed adesione degli iscritti in tutta Italia, hanno suggerito di progettare un percorso formativo pluriennale per preparare una categoria di liberi professionisti, specializzati in contabilità pubblica e revisione degli enti locali del nostro Paese. Il percorso inizia il 4 marzo prossimo con un primo seminario di ALTA FORMAZIONE SULLA CONTABILITA' PUBBLICA, a cui seguirà un secondo seminario di ALTA FORMAZIONE SULLA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI. Nella brochure maggiori informazioni su modalità e costi di iscrizione

PNRR - I PROGETTI DEGLI ENTI LOCALI
CONVEGNO ORGANIZZATO DA INRL, ANCREL, CGIA E CONFASSOCIAZIONI

Si terrà a Roma a Villa Lubin presso la sala Parlamento del Cnel – Consiglio Nazionale Economia e Lavoro il prossimo 9 marzo con inizio alle ore 10.00 il convegno nazionale dal titolo "PNRR - I PROGETTI DEGLI ENTI LOCALI" organizzato da INRL – Istituto Nazionale dei Revisori Legali in collaborazione con ANCREL - Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali – sezione del Veneto, CGIA – Confederazione Generale Italiana Artigianato – sezione di Mestre e Confassociazioni- Confederazione Associazioni Professionali. Si potrà partecipare all'evento sia in aula sia in webinar registrandosi attraverso il sito www.revisori.it. La partecipazione al convegno è gratuita. Nella brochure maggiori informazioni sull'evento.