Personale

Auto aziendale, mentire sulla data del sinistro legittima il licenziamento del dirigente medico

Falsa dichiarazione per nascondere l'utilizzo della vettura fuori dall'orario consentito

di Francesco Machina Grifeo

Legittimo il licenziamento in tronco del dirigente medico che per nascondere l'utilizzo della vettura aziendale fuori dall'orario previsto, dichiari il falso posticipando il sinistro dalla sera alla mattina seguente (quando la guida dell'auto gli sarebbe stata consentita). Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 11644 depositata ieri, respingendo il ricorso del sanitario contro la decisione della Corte di appello di Bologna. Per i giudici di legittimità la gravità della condotta, come già affermato in appello, risiede non tanto nell'utilizzo della vettura oltre i termini consentiti quanto nell'aver "mascherato la realtà" denunciando un falso sinistro.

I fatti
Il medico, impiegato presso l'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia, aveva dissimulato un sinistro avvenuto la sera dell'11 gennaio 2017, mentre era alla guida dell'auto dell'Ausl e, allo scopo di occultare l'uso improprio del mezzo, aveva dichiarato nella denuncia interna che il sinistro era avvenuto in circostanze differenti, la mattina seguente, quando egli aveva effettivamente necessità del veicolo per ragioni di servizio, "con ulteriori violazioni alle norme interne sull'utilizzazione dei mezzi (esclusività rispetto ai compiti di ufficio; divieto detenere il medesimo presso l'abitazione privata; obbligo di compilare il libretto di marcia etc.)".

La motivazione
Per il giudice di secondo grado la gravità del comportamento, atta a giustificare il recesso in tronco, era da ravvisare "non tanto nell'utilizzazione con modalità irregolari del mezzo aziendale, quanto nell'avere tenuto il datore di lavoro all'oscuro delle modalità di verificazione dell'incidente e nell'avere cercato di mascherare la realtà, denunciando un falso sinistro". In questo senso, l'illecito non era da riportare alle ipotesi del Codice Disciplinare riguardante l'«occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad esso affidati», ma piuttosto alla diversa previsione che contempla il caso generale di «atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti seppure estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti dei terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 c.c.».
Una lettura pienamente condivisa dalla Sezione lavoro della Suprema corte secondo cui «è chiaro che una cosa è il mero occultamento di un danno al mezzo, altra e più grave cosa è l'avere ‘cercato di mascherare la realtà, denunciando un falso sinistro' (cosi la Corte territoriale)». Del resto, conclude la decisione, il giudizio riguardante la «gravità e la irrimediabile compromissione dell'elemento fiduciario pertiene al giudice del merito e come tale resta insuscettibile, in sede di legittimità, di essere rivisitata sulla base di considerazioni (v. l'incensuratezza disciplinare) di elementi non necessariamente decisivi».

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