Urbanistica

Autorimesse, ecco come progettare la prevenzione incendi anche su quelle «mini»

Le linee guida per i professionisti a cura dei Vigili del Fuoco (con la Rtp) per autorimesse fino a 300 mq

di Mariagrazia Barletta

A supporto dei progettisti, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco ha messo a punto, in collaborazione con la Rete delle professioni, una guida tecnica contenente alcune indicazioni per la progettazione antincendio delle autorimesse cosiddette «sotto soglia», ossia di superficie fino a 300 mq e dunque non soggette ai procedimenti di prevenzione incendi. La guida tecnica (non cogente) è stata emanata con un'apposita circolare che entra anche nel merito dei contenuti di alcune tabelle della Rtv sulle autorimesse (Dm 15 maggio 2020), anticipando alcune correzioni alla norma che saranno recepite da un Dm del ministero dell'Interno. Le nuove indicazioni contenute nella circolare sono state richieste dalle professioni tecniche in sostituzione delle disposizioni che il Dm 1° febbraio 1986 riservava alle autorimesse sotto soglia. Abrogato il Dm del 1986 in seguito all'entrata in vigore della nuova Rtv sulle autorimesse (diventata cogente dal 19 novembre 2020), si è dunque sentita la necessità di colmare il vuoto venutosi a creare relativamente ai requisiti antincendio delle autorimesse di superficie non superiore a 300 mq.

Autorimesse fino a 100 mq
Le indicazioni tecniche della circolare fanno riferimento comunque al Codice, che può costituire un utile riferimento anche per le attività sotto soglia. Per le autorimesse fino a 100 mq non isolate, la classe di resistenza al fuoco per le strutture portanti e di compartimentazione è pari almeno a 30 (15 per quelle isolate interrate). Per quelle isolate fuori terra si ritiene sufficiente l'utilizzo di strutture incombustibili. Per separare l'autorimessa dai locali in prevalenza non aperti al pubblico (sono esclusi i depositi e le cantine non contenenti sostanze pericolose e con carico d'incendio e superficie contenuti) basta una porta metallica piena, negli altri casi le porte «devono essere almeno E30». Le aperture di smaltimento di fumi e calore di superficie utile non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell'autorimessa devono aprirsi su spazio a cielo libero. Per il sistema di vie di esodo si fa riferimento alla Rto del Codice (capitolo S4). Se i veicoli parcheggiati sono più di tre va installato almeno un estintore (di capacità estinguente minima pari a 21A 89B).

Autorimesse da 100 a 300 mq
Per le autorimesse di superficie maggiore a 100 mq (e fino a 300 mq) vengono definiti alcuni requisiti aggiuntivi. Ad esempio, si viene fissata la lunghezza massima dei corridoi ciechi, che non devono superare i 30 metri. La larghezza delle vie d'esodo non deve essere inferiore a 800 mm. Con qualche eccezione viene fissata in 900 mm la larghezza minima per le vie di esodo verticali. Inoltre, ciascuna apertura di smaltimento deve avere superficie utile minima pari almeno a 0,1 mq. Gli estintori vanno distribuiti nel rispetto del principio dei 30 metri di percorso massimo. Ad esclusione dei depositi privi di sostanze pericolose, la comunicazione con altre destinazioni deve essere sempre realizzata con porte E30. Valutazione del rischio e conseguente adozione di misure di prevenzione, di protezione e gestionali occorrono sempre se c'è deposito o rilascio di sostanze infiammabili o pericolose in quantitativi non trascurabili.

Correzioni alla Rtv del Codice
Quanto alle correzioni alla Rtv sulle autorimesse anticipate nella circolare, queste riguardano le caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti e, nel caso di autorimesse di superficie fino a mille mq, con quote dei piani comprese nel range meno 5-12 metri, con occupanti in stato di veglia che hanno familiarità dell'edificio, la comunicazione verso compartimenti di altre attività in prevalenza non aperti al pubblico può avvenire tramite porte E30. Con la modifica alla tabella V6-3 del Codice viene previsto l'incremento del livello di prestazione (da III a IV) per la misura «controllo dell'incendio» riferita alle autorimesse di superficie compresa tra mille e 5mila mq, con piani tra -5 e +12 metri, dove gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio.

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