Autorizzazione paesaggistica ed espropriazione per pubblica utilità
Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di esproprio non adottato – Proprietari – Interesse a ricorrere – Sussistenza
L’interesse “dominicale” dei proprietari ricorrenti può essere pienamente soddisfatto dall’accoglimento del ricorso, pur a fronte di un’occupazione già realizzata, in quanto non è stato adottato il decreto di esproprio e quindi gli stessi proprietari continuano a permanere formalmente titolari del diritto di proprietà delle aree occupate. Il massimo soddisfacimento della posizione giuridica soggettiva dei proprietari potrà evidentemente derivare dall’accoglimento del ricorso che avrà una funzione di blocco dei lavori in relazione alla parte dell’opera che interferisce con le particelle rientranti nella loro proprietà.
Autorizzazione paesaggistica – Procedura ordinaria – Procedura semplificata – Conferenza di Servizi – Da tenersi
Nell’ipotesi di procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 31/2017, la norma non esclude debba tenersi una conferenza di servizi. La disposizione di riferimento, infatti, che disciplina la procedura ordinaria, ossia l’art. 147 del d.lgs. n. 42/2004, prevede che l’autorizzazione venga rilasciata in esito a una conferenza di servizi. La procedura ordinaria deve essere seguita laddove la prima autorizzazione paesaggistica sia scaduta da più di un anno; in tal caso, infatti, non è applicabile la procedura semplificata di cui al cennato art. 7, d.P.R. n. 31/2017.
Intervento ad adiuvandum – Soggetto chiamato in giudizio – Mancata notificazione dell’intervento – Ammissibilità
Risulta ammissibile la costituzione in giudizio – fatte salve comunque le limitazioni d’azione che connotano l’intervento ad adiuvandum – di un Comune, titolare di un interesse ambientale alla tutela del territorio, sul cui territorio è prevista la realizzazione di un’opera pubblica prevista da un’altra Amministrazione e a cui era stato notificato il ricorso, che sia avvenuta senza preventiva notifica, in quanto, pur essendo qualificabile come soggetto cointeressato con facoltà di intervenire ad adiuvandum, in virtù della notificazione del ricorso, tutte le parti erano a conoscenza del fatto che avrebbe potuto costituirsi.
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 23 novembre 2022, n. 1576
Intervento ad adiuvandum – Interesse connesso, derivante, accessorio o riflesso rispetto al ricorrente – Posizione accessoria e subordinata rispetto al ricorrente
Ai fini dell’ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente ad adiuvandum nel giudizio amministrativo, l’iniziativa processuale deve essere espressione di un interesse connesso, derivato, dipendente o almeno accessorio o riflesso rispetto a quello proprio della parte principale. Le condizioni che legittimano la proposizione dell’intervento adesivo sono rappresentate, da un lato, dalla alterità dell’interesse vantato rispetto a quello che legittimerebbe alla proposizione del ricorso in via principale, posto che l’intervento è volto a tutelare un interesse diverso, ma collegato, rispetto a quello fatto valere dal ricorrente principale, con la conseguenza che la posizione dell’interessato è meramente accessoria e subordinata rispetto a quella della parte principale, e, dall’altro, dalla configurabilità di un vantaggio derivante, anche in via mediata e indiretta, dall’accoglimento del ricorso principale. Per apprezzare tali elementi, è necessario guardare alla effettiva causa petendi, come desumibile dal complesso delle affermazioni del soggetto che agisce in giudizio.
Cons. Stato, Sez. V, 12 luglio 2021, n. 5274
Comitato spontaneo – Legittimazione a impugnare – Requisiti – Rappresentatività, collegamento stabile con il territorio di riferimento, azione dotata di apprezzabile consistenza
Ai fini del riconoscimento giurisdizionale della legittimazione ad impugnare atti amministrativi da parte di un comitato spontaneo, occorre che quest’ultimo sia munito di un adeguato grado di rappresentatività, di un collegamento stabile con il territorio di riferimento e di un’azione dotata di apprezzabile consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli associati. Inoltre, occorre che l’attività del comitato si sia protratta nel tempo e che, quindi, il comitato non nasca in funzione dell’impugnativa di singoli atti e provvedimenti. E ciò, al pari dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza in ordine alla legittimazione di associazioni che si fanno portatrici di interessi collettivi: a) perseguimento previsto dallo statuto in modo non occasionale di obiettivi di protezione degli interessi dedotti nel giudizio; b) adeguato grado di rappresentatività e stabilità, nel senso di svolgere all’esterno la propria attività in via continuativa, assumendo l’azione connotazioni tali da creare in capo all’ente una situazione sostanziale meritevole di tutela; c) area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso. Ciò in quanto lo scopo associativo non è di per sé sufficiente a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota facente capo ad una parte più o meno ampia della popolazione.
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 26 agosto 2016, n. 1607
Ambiente – Vincolo paesaggistico o vincolo paesistico – Proprietario – Legittimazione a impugnare – Tutela delle vedute e degli altri elementi di naturalità che incrementano il valore del fondo – Sussistenza
Il proprietario di un fondo inedificato sottoposto a vincolo paesistico è legittimato a impugnare i provvedimenti che autorizzano (o sanano) il posizionamento di manufatti agricoli su altri terreni parimenti sottoposti a vincolo. Nonostante i contenuti del vincolo non consentono un’utilizzazione piena del fondo del ricorrente a scopi edificatori, con la conseguenza che non è ipotizzabile un danno o una molestia che dai manufatti agricoli possa riflettersi su future costruzioni del ricorrente, il proprietario può tutelare il suo fondo anche sul piano ambientale, impedendo l’edificazione dei terreni vicini al fine di salvaguardare (e preservare dal degrado) l’aspetto originario dei luoghi. In altri termini, fermo restando che il vincolo paesistico ha carattere generale, in quanto tutela un insieme di aree tra loro omogenee e qualificate come esteticamente o naturalisticamente pregevoli, i proprietari di ciascuna di queste aree possono avvalersi pro quota del vincolo per mantenere le vedute e gli altri elementi di naturalità che incrementano il valore del proprio fondo. Poiché non si è ancora affermata nell’ordinamento un’azione popolare a difesa dei vincoli paesistici, i singoli proprietari possono agire in giudizio nei limiti del rispettivo interesse (v. art. 146 comma 12 del Dlgs. 42/2004), e quindi normalmente sulla base del tradizionale criterio della vicinitas, da interpretare in senso estensivo.
T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 11 giugno 2013, n. 557
Titolo edilizio – Impugnazione – Condizioni dell’azione (legittimazione e interesse) – Doveroso accertamento da parte del giudice – Vicinitas di per sé non sufficiente a dimostrare l’interesse
Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.
Cons. Stato, Ad. Plen., 9 dicembre 2021, n. 22