Urbanistica

Autorizzazione paesaggistica semplificata per le Vepa

L'installazione di Vepa può essere assoggettata ad autorizzazione paesaggistica semplificata. Beneficiando, tra le altre cose, di un modello più leggero

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di Giuseppe Latour

L'installazione di Vepa può essere assoggettata ad autorizzazione paesaggistica semplificata. Beneficiando, tra le altre cose, di un modello più leggero. È la conclusione alla quale arriva la guida che l'Ance (l'associazione dei costruttori) ha pubblicato in questi giorni per analizzare tutte le questioni legate alle vetrate panoramiche, dopo la recente semplificazione, che consente di realizzarle in regime di edilizia libera. Questo intervento - specifica la guida - ha impatto sotto il profilo edilizio, ma non porta alcuna esenzione «in presenza di vincoli culturali e paesaggistici sull'immobile interessato», basati sul Dlgs n. 42/2004, il Codice dei beni culturali. Quanto alla disciplina paesaggistica, «si ricorda che il Dpr 31/2017 ha riformato la materia individuando una serie di opere escluse dall'autorizzazione perché considerate prive di rilevanza paesaggistica», dice la guida. Sono elencate all'allegato A del decreto; accanto a questo c'è un allegato B, che riguarda le opere soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata, perché di minore entità e impatto sul paesaggio. «L'installazione delle vetrate panoramiche non è menzionata espressamente fra le opere escluse dall'autorizzazione paesaggistica, sebbene sono presenti nell'allegato A diversi tipi di interventi ai quali questo intervento potrebbe essere ricondotto», prosegue la guida.

Ad esempio, alla voce A.12 c'è «l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 metri quadri» e alla voce A.17 sono escluse dall'autorizzazione le «installazioni esterne poste a corredo di attività economiche, attività commerciali, turistico ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo». Ancora, alla voce A.22 è esentata l'installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato.In attesa di un chiarimento su questo aspetto, che potrebbe portare un'ulteriore semplificazione, conclude la guida, «l'installazione delle vetrate panoramiche potrebbe rientrare nella fattispecie dell'allegato B, punto B.3 del Dpr 31/2017 "realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze" ed essere» soggetta ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

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