di Matteo Piacentini

Ambiente – Valutazione ambientale strategica – VAS – Limite – Aggravi procedimentali – Art. 7 d.lgs. 152/2006
In caso di V.A.S. di rilievo locale, l’art. 7, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006 (Testo unico ambientale) ha fatto rinvio alle disposizioni di legge regionale o delle Province autonome, con l’unico limite, individuato dall’art.  3 quinquies del medesimo decreto) del divieto di introdurre un’arbitraria discriminazione e ingiustificati aggravi procedimentali. 
Ambiente – Valutazione ambientale strategica – VAS – VIA - Autorità - locale – Individuazione - Concetto di “opzione zero”

La nozione di “opzione zero” assume un’accezione diversa in materia di V.I.A., con riferimento alla quale è espressamente declinata dal legislatore nazionale (art. 22, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 152/2006) e di V.A.S., per la quale il contenuto dell’Allegato I alla Direttiva 2001/42/CE, laddove prevede (lettera b) che tra le indicazioni a corredo figuri la «evoluzione probabile [del contesto ambientale] senza l’attuazione del piano o del programma», è stato testualmente riprodotto nell’allegato VI alla Parte II del T.u.a., concernente i contenuti del rapporto ambientale di cui all’art. 13 del decreto. Trattandosi di atti di pianificazione territoriale di fatto l’“opzione zero” è esclusa dalla scelta della loro adozione. La Direttiva 2001/42/CE prevede infatti che, una volta individuati gli opportuni indicatori ambientali, debbano essere valutate e previste sia la situazione attuale (scenario di riferimento), sia la situazione ambientale derivante dall’applicazione del Piano in fase di predisposizione, sia le «ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma» (art. 5, comma 1).

Consiglio di Stato, Sezione II, 1 settembre 2021, n. 6152 

Ambiente - Processo amministrativo – Legittimazione attiva - Provvedimento autorizzativo unico regionale – Abitanti limitrofi – Legittimazione
I cittadini che abitano in prossimità di un sito prescelto per allevamento avicolo sono legittimati ad impugnare il provvedimento autorizzativo unico regionale (comprensivo di VIA, AIA e permesso di costruire), ai sensi dell’art 27-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, relativo al “Progetto di demolizione e ricostruzione di fabbricati destinati all’allevamento avicolo”, non potendosi negare quantomeno a livello potenziale effetti dannosi per la salute dei residenti e la stessa salubrità delle coltivazioni, estendendo lo stesso progetto approvato la verifica degli impatti delle emissioni fino a 500 metri dall’impianto e sino a 670 mt. per le case esistenti.
Ambiente - Enti strumentali regionali preposti al rilascio di autorizzazioni ambientali  – Ambito di applicazione
Le statuizioni della Consulta  recate dalla sentenza  n. 132 del 2017  circa la necessità  di separazione  delle funzioni tecnico-scientifiche, di consulenza  e di controllo  con quelle di amministrazione attiva  in tema di attribuzione delle funzioni  agli enti strumentali  regionali  preposti al rilascio di autorizzazioni ambientali  non sono applicabili alla normativa di cui alle leggi regionali  intervenute in subjecta materia, trattandosi di competenze  connotate da discrezionalità  di tipo tecnico  senza che vengono in rilievo  funzioni tipicamente  discrezionali  spettanti agli organi politici.

TAR Bologna, Sez. I, 18 agosto 2021, n. 756

Ambiente – Attività depurative – Valutazione impatto ambientale – VIA – Modifica strutturale – Modifica funzionale – Autorizzazione integrata ambientale – AIA
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lett. g, e 6, comma 6, lett. b, d.lgs. n. 152/2006, l’implementazione di attività depurative non debbono sottoporsi a VIA quando non comportano alcuna modifica strutturale dell’impianto di depurazione esistente. Al più, le modifiche funzionali e operative dell’insediamento, non impingendo nei profili localizzativi e strutturali dello stesso, potrebbero formare oggetto di valutazione in sede di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

TAR Salerno, Sez. II, 18 maggio 2021, n. 1244

 

Ambiente – Autorizzazione integrata ambientale – AIA – Conferenza di servizi – Art. 97 Cost. – Dissenso espresso – Imparzialità e buon andamento
Il dissenso espresso da una amministrazione in sede di conferenza di servizi ex art. 14-quater L. n. 241/1990 deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., non potendo limitarsi ad una sterile opposizione al progetto in esame, ma dovendo essere “costruttivo”, congruamente motivato, con l’indicazione delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

TAR Umbria, 31 maggio 2021, n. 416

 

Ambiente – Autorizzazione unica ambientale – AUA – Procedimento amministrativo – Autorizzazione integrata ambientale – AIA – Conferenza di servizi
L’autorizzazione unica ambientale (AUA) costituisce il provvedimento finale di un procedimento, nel quale convergono tutti gli atti di autorizzazione, di valutazione e di assenso afferenti i campi dell'ambiente, dell'urbanistica, dell'edilizia, delle attività produttive. L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) non costituisce la "sommatoria" dei provvedimenti di competenza degli enti chiamati a partecipare alla Conferenza di servizi, ma è un titolo autonomo, caratterizzato da una disciplina specifica, che consente la costruzione e la gestione dell'impianto alla stregua delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione medesima.

Consiglio di Stato, sezione IV, 1 marzo 2021, n. 1714