Amministratori

Autovelox, multa annullata se nel verbale manca l'indicazione del decreto prefettizio

É l'atto con il quale il prefetto individua le strade in cui è consentito il rilevamento con l'autovelox

di Andrea Alberto Moramarco

È nulla la multa per eccesso di velocità se nel verbale il Comune non inserisce gli estremi del decreto con il quale il prefetto individua le strade in cui è consentito il rilevamento con l'autovelox senza contestazione immediata. A ribadirlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 776/2021.

L'occasione per tale chiarimento è fornita ai giudici di legittimità dal ricorso di un uomo, sanzionato per aver violato l'articolo 142, comma 8, del Codice della strada, cioè per aver superato i limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h rispetto al massimo consentito. Già il Giudice di pace aveva annullato la multa perché il verbale non indicava gli estremi del decreto prefettizio, ex articolo 4 della legge 168/2020, riportante le strade ove era consentito il rilevamento della velocità con dispositivi elettronici. Il Tribunale, tuttavia, su appello del Comune, riteneva il verbale del tutto valido e ripristinava la multa.

La parola finale spetta alla Cassazione, che liquida la vicenda bacchettando il Tribunale, reo di non aver rilevato una palese violazione dell'obbligo posto in capo alla pubblica amministrazione, di indicare gli estremi del decreto prefettizio che riporta le strade dove è possibile installare l'autovelox. Il dispositivo, infatti, è correlato alla impossibilità di contestazione immediata ed è perciò limitato alle autostrade e alle ulteriori strade indicate dall'articolo 2 del Codice della strada. Per le strade non rientranti nell'elenco, invece, è sempre necessario il provvedimento del prefetto che autorizza l'uso di tali apparecchiature.

Se così non fosse, chiosa la Suprema corte, ci sarebbe un illegittimo e arbitrario potere dell'amministrazione di installare ovunque e illimitatamente autovelox, senza la possibilità di difesa per colui che viene multato.

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