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Autovelox, sanzione annullabile se il nulla osta dell'ente proprietario della strada è successivo

La Corte di cassazione, ordinanza 23814 depositata oggi, ha dichiarato improcedibile il ricorso della città metropolitana di Torino

di Francesco Machina Grifeo

Ai fini dell'installazione di un autovelox, il nulla osta dell'ente proprietario della strada deve precedere e non seguire il posizionamento dell'apparecchio. La Corte di cassazione, ordinanza 23814 depositata oggi, pur non occupandosi direttamente della questione, ha dichiarato improcedibile il ricorso della città metropolitana di Torino contro la decisione del Tribunale che aveva annullato la multa per superamento dei limiti di velocità.

L'automobilista aveva proposto opposizione (ex articolo 7 Dlgs 150/2011) avverso il verbale di accertamento chiedendo al Gdp di Torino di annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento e le relative sanzioni deducendo la violazione dell'articolo 4 Dl 121/2002 in quanto l'autovelox che aveva registrato l'eccesso di velocità era stato installato in forza di un decreto prefettizio emesso senza aver acquisito il preventivo parere conforme della Città Metropolitana di Torino, quale ente proprietario della strada.

Il Comune di Pianezza aveva però sostenuto che con un decreto prefettizio integrativo (del 7.1.2015) la strada era stata inserita tra quelle per cui opera la deroga all'obbligo di contestazione immediata e che, in ogni caso, la Città Metropolitana aveva con un successivo provvedimento rilasciato il relativo nulla osta.

Il Giudice di prime cure aveva così respinto il ricorso ritenendo che il nulla osta avesse ratificato il decreto integrativo prefettizio. Proposto ricorso, il Tribunale di Torino lo ha accolto ed ha annullato il verbale di accertamento condannando anche il Comune al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.

Nel dettaglio, il Tribunale ha affermato che il nulla osta rilasciato dalla Città Metropolitana (dopo l'ordinanza prefettizia integrativa del 7.1.2015) non era valso a sanare l'assenza del "conforme parere degli enti proprietari" che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2448/1865, costituisce una fase ineludibile dell'iter amministrativo volto all'individuazione dei tratti di strada per i quali sia consentito derogare all'obbligo di immediata contestazione delle violazioni al Codice della strada.

Proposto ricorso in Cassazione da parte del municipio, la Suprema corte ha affermato che insieme con il ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza "con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta…" entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione. Mentre nel caso specifico, conclude la decisione, la parte ricorrente ha dato atto della avvenuta notifica della sentenza impugnata, ma nell'incarto processuale non si rinviene la relazione di notificazione della sentenza. La sanzione dell'improcedibilità è quindi inevitabile ai sensi dell'articolo 369 c.p.c.

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