Fisco e contabilità

Avanzo di amministrazione, opportunità (e limiti) di impiego da parte di un ente in disavanzo

Regole generali e deroghe specifiche finalizzate a una maggiore flessibilità gestionale

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di Anna Guiducci

A seguito dell'approvazione del rendiconto 2021, Comuni e Province si stanno interrogando sulla possibilità di utilizzo, mediante variazione di bilancio, delle quote accantonate vincolate e destinate confluite nel risultato di amministrazione. Come noto, i commi 897 e 898 della legge 145/2018 pongono limiti ben precisi all'utilizzo di queste risorse. Ferma restando infatti la necessità di reperire le somme necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione di avanzo di amministrazione è consentita agli enti che registrano un disavanzo (anche derivante dal riaccertamento ordinario dei residui) per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, occorre fare riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, allegato al bilancio di previsione o ai dati di preconsuntivo, in caso di esercizio provvisorio. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per l'Fcde e per il fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Anche in questo caso sono escluse dal limite le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata di mutui. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono però applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

A questa regola generale sono però applicabili deroghe specifiche finalizzate a una maggiore flessibilità gestionale. In particolare il comma 823 dell'articolo unico della legge 178/2020 (modificato dall'articolo 56 del Dl 73/2021) esclude dai limiti imposti agli enti in disavanzo le risorse del fondo per il finanziamento delle funzioni fondamentali assegnate nel 2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19. Analoga deroga è poi stabilita dall'articolo 15, comma 3, del Dl 77/2021, in merito all'utilizzo dei fondi erogati per l'attuazione del Pnrr e Pnc, che possono essere applicati al bilancio di previsione 2022/24, annualità 2022, secondo le modalità definite dal vigente ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Sempre il Dl 73/2021 (articolo 52, comma 1-ter) stabilisce poi la possibilità di iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limite generali.

Infine, l'articolo 13 del DL 4/2022 (decreto Sostegni-ter) stabilisce che sono escluse dal limite generale le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui, riguardante esclusivamente la quota capitale del debito.

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