Fisco e contabilità

Avanzo, assunzioni 2020 e posizioni organizzative: le massime della Corte dei conti in rassegna

Avanzo, assunzioni 2020 e posizioni organizzative: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

APPLICAZIONE DELL'AVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE
Le disposizioni previste dall'articolo 1-ter del Dl 78/2015, dall'articolo 1, comma 756, della legge 208/2015, all'articolo 18 del Dl 50/2017 consentono alle Province e Città metropolitane di utilizzare l'avanzo destinato nel bilancio di previsione anche prima della formale approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente per gli esercizi 2015, 2016 e 2017; per gli esercizi 2016 e 2017 è consentito anche l'utilizzo dell'avanzo libero. L'applicazione di queste norme a carattere eccezionale non fa venire meno la cogenza dei principi in tema di entrate in conto capitale e sulla loro destinazione, restando immanente l'esigenza di ricostituire i vincoli di destinazione. Con riferimento all'avanzo destinato, all'articolo 187, comma 1 del Tuel, precisa che «I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto». Sussiste l'obbligo, dunque, di destinare le entrate in conto capitale (costituite da tributi in conto capitale, contributi agli investimenti, altri trasferimenti in conto capitale, entrate da alienazione di beni materiali e immateriali ed entrate correnti destinate per legge agli investimenti) esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. La regola è puntualmente consacrata nell'articolo 199 del Tuel. Ne deriva che se queste risorse non sono state interamente utilizzate nell'esercizio di competenza, costituiscono economie che confluiscono nella quota vincolata o destinata del risultato di amministrazione, a seconda che vi sia stato impresso o meno uno specifico vincolo.
SEZIONE DELLE AUTONOMIE - DELIBERAZIONE N. 13/2020

SPAZI ASSUNZIONALI 2020
Nel caso di procedure assunzionali avviate dopo il 20 aprile 2020 troverà applicazione la nuova disciplina introdotta dall'articolo 33 comma 2 del Dl 34/2019 e dal decreto attuativo Dm 17 marzo 2020, restando del tutto irrilevante la circostanza che l'ente, in data anteriore al 20 aprile 2020, abbia approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (in quanto atto programmatorio) ovvero abbia avviato la procedura prevista dall'articolo 34-bis Dlgs 165/2001 (in quanto procedimento autonomo rispetto a quello assunzionale). Da un lato, infatti, il piano triennale dei fabbisogni di personale, previsto dall'articolo 6 del Dlgs 165/2001, rappresenta un atto programmatorio che si pone «a monte» della procedura assunzionale e la cui adozione, pertanto, non può segnare la data per l'individuazione della normativa da applicare a detta procedura. Dall'altro lato, deve ritenersi che anche l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001 risulta irrilevante ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla (successiva) procedura assunzionale.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TOSCANA - PARERE N. 61/2020.

AUMENTO RETRIBUZIONI PO CON RINUNCIA A SPAZI ASSUNZIONALI
Non si deve computare nel nuovo tetto del trattamento accessorio, individuato mediante il coordinamento delle due richiamate disposizioni, il differenziale degli incrementi degli importi delle retribuzioni di «posizione» e di «risultato» delle Po, laddove gli enti si siano avvalsi della facoltà di aumentarli basandosi sull'articolo 15 del Ccnl. Le nuove disposizioni, infatti, non hanno intaccato la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni di gestire gli spazi occupazionali, nel senso che gli aumenti del trattamento accessorio, previsti dall'articolo 11-bis, comma 2, Dl 135/2018 sono contestualmente ridotti dal valore finanziario per le assunzioni.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE N. 97/2020.

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