Fisco e contabilità

Avanzo presunto, utilizzo immediato per le quote accantonate e vincolate

Sempre vietato invece l'impiego di quote destinate a investimenti e libere prima dell'approvazione del rendiconto

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di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

É possibile utilizzare sin dal 1° gennaio le quote accantonate e vincolate del risultato presunto di amministrazione 2021. É sempre vietato invece l'impiego delle quote destinate agli investimenti e di quelle libere, prima della definitiva approvazione del rendiconto. Le regole per l'utilizzo dell'avanzo presunto sono diverse a seconda che l'ente abbia approvato il bilancio di previsione 2022/24 o sia in esercizio provvisorio (possibile fino al 31 marzo 2022).

Il testo unico, all'articolo 187, comma 3, stabilisce infatti la possibilità di destinare le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti dell'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, prima dell'approvazione del rendiconto, attraverso l'iscrizione, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione 2022/2024 o con successiva variazione al bilancio.

L'iscrizione nel preventivo 2022/24 delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto richiede di compilare, oltre al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, anche gli allegati A/1 e A/2. I prospetti dovranno riportare tutte le quote accantonate e vincolate del risultato presunto e non solo quelle di anticipato impiego in bilancio. In questo caso, poi, la giunta dovrà approvare, entro il 31 gennaio 2022, l'aggiornamento del prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio, basato su dati di preconsuntivo, relativo a tutte le entrate e le spese vincolate. Nell'ambito di tale verifica, se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto risulterà inferiore rispetto all'importo già applicato al preventivo, l'ente deve provvedere subito alle variazioni di bilancio per ridurre l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione 2022/2024 possono effettuare variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti o, in assenza di regolamentazione interna, dal responsabile finanziario. Su queste variazioni non è richiesto il parere dei revisori. La variazione per l'iscrizione delle quote accantonate è invece di competenza del consiglio, previa acquisizione del parere dei revisori. L'atto può essere approvato dalla giunta, solo nei casi di urgenza, con ratifica consiliare entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre.

Nel corso dell'esercizio provvisorio le regole sono leggermente diverse. In questo caso infatti le variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione, corredate del parere dei revisori dei conti, sono di competenza della giunta con le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies del Tuel. Inoltre l'utilizzo delle somme richiede una dettagliata relazione da parte del dirigente competente, che ne attesti l'urgenza al fine di garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione produrrebbe danni all'ente.

Gli enti in disavanzo devono inoltre tener presente la verifica del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145/2018, disapplicati per il Pnrr.

Infine, non può procedersi all'applicazione dell' avanzo di amministrazione presunto accantonato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 (anticipazione di tesoreria o utilizzo di entrate vincolate).

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