Fisco e contabilità

Avanzo vincolato da Fondone, la nota integrativa garantisce la coerenza tra bilancio e certificazioni

Con la Faq n. 43, Arconet chiarisce le modalità di compilazione del prospetto a.2 allegato al bilancio di previsione 2021-2023

di Alessandro Festa e Elena Masini

Con la pubblicazione della Faq n. 43 Arconet chiarisce le modalità di compilazione del prospetto a.2 allegato al bilancio di previsione 2021-2023, ai fini dell'applicazione dell'avanzo vincolato derivante dal fondo funzioni fondamentali (si veda anch Enti locali & edilizia del 18 dicembre e del 21 dicembre). Gli enti potranno limitarsi a inserire in colonna c) l'importo totale utilizzato in termini di minori entrate e maggiori spese (al netto dei risparmi di spesa), rinviando alle informazioni di dettaglio contenute nella certificazione, da allegare alla nota integrativa. Le restanti entrate vincolate connesse ai ristori specifici, sia quelli inerenti le minori entrate (Imu, Tosap, soggiorno) sia le maggiori spese (dalla sanificazione agli straordinari, dai centri estivi alla solidarietà alimentare, ai fondi della zona rossa), dovranno essere analiticamente esposte nel medesimo prospetto a.2.

Tenuto conto, tuttavia, che la certificazione incorpora anche gli utilizzi dei ristori specifici con la determinazione di un unico saldo, questo implica che l'avanzo derivante da certificazione (calcolato indirettamente come differenza tra le somme assegnate a titolo di fondone e le somme certificate) non potrà coincide con il valore indicato nel prospetto a.2. Nella certificazione, a mero titolo esemplificativo, vanno considerate le spesa relative ai contratti pluriennali che nel prospetto A.2, afferendo ad obbligazioni ne perfezionate ne esigibili, confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Sarà compito della nota integrativa al bilancio di previsione dettagliare tutte le poste, divenendo un documento fondamentale per garantire la coerenza orizzontale tra il bilancio ed i correlati atti certificativi.

Resta tuttavia irrisolto il problema della creazione del fondo pluriennale vincolato derivante da quelle risorse vincolate. Se è vero, infatti, che il fondo funzioni fondamentali non ha natura vincolata e lo sarà solo alla luce dell'entrata in vigore della legge di bilancio, non è così per gli altri contributi, a partire dalla solidarietà alimentare e dai fondi per le zone rosse. Che accadrebbe quindi se gli enti costituissero il Fpv alimentato da queste poste secondo quanto stabilito dal punto 5.4 del principio contabile allegato 4/2? Vi sarebbe un doppio onere a carico del bilancio, perché si troverebbero a dover finanziare sia il fondo pluriennale vincolato di spesa (che è detratto prima di determinare il risultato di amministrazione) sia l'avanzo vincolato che scaturirebbe dalla certificazione (che è detratto prima di calcolare i fondi liberi). Infatti, il fondo pluriennale vincolato certificabile secondo il Dm 3 novembre 2020 è solamente quello che si determina in sede di riaccertamento, generato da fatti sopravvenuti. Per gli enti che dispongono di sufficiente avanzo libero non vi sarebbero problemi, mentre non sarebbe così per coloro che hanno ridotte disponibilità e che rischierebbero un (peggioramento del) disavanzo. È evidente come la seconda ondata della pandemia e il protrarsi degli aiuti statali a favore degli enti locali rende auspicabile una modifica delle modalità di certificazione, che tenga conto anche del Fpv generato da contributi vincolati.

In ogni caso, alla luce di questo chiarimento, gli enti dovranno allocare le somme non utilizzate nel 2020 (da applicare al bilancio 2021) in capitoli di spesa ordinari, appartenenti a missioni diverse dalla 20 (dedicata agli accantonamenti). La scelta di convogliare il surplus di risorse in un capitolo della missione 20, programma 03 implicherebbe, anche in questo caso, una doppia esposizione negli equilibri in sede di rendiconto perché le somme verrebbero indicate:
a) in primis come risorse accantonate derivanti da stanziamenti definitivi di bilancio, esposte anche in colonna c) del prospetto a.1);
b) inoltre, come risorse vincolate desunte dal prospetto a.2).

Risulterebbero quindi alterati gli equilibri di bilancio (W2) che rappresentano l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che degli impegni e al ripiano del disavanzo, anche dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio, così come indicato dalla Commissione Arconet nella riunione del 11 dicembre 2019. La variazione, per chi avesse necessità di stornare le risorse dalla missione 20, potrà essere disposta con delibera di giunta entro il 31 dicembre (articolo 2, comma 3, del Dl 154/2020) che, come suggerito dall'Ancrel, dovrà essere sottoposta a parere dell'organo di revisione.

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