Appalti

Avvalimento, Anac: adeguare il codice appalti alle direttive Ue

L'Anticorruzione al Parlamento: modificare l'articolo 89 del Codice per superare la procedura di infrazione Ue

di Massimo Frontera

Eliminare dal codice appalti la previsione che impone, nei casi di avvalimento, l'esclusione del concorrente in relazione a false dichiarazioni rese dall'impresa ausiliaria, senza consentirne la sostituzione; chiarire che il divieto di ricorso all'istituto dell'avvalimento non si estende all'appalto nel suo complesso ma è riferito solo agli specifici lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica compresi nell'appalto (categorie super-specialistiche); considerare con attenzione i divieti di avvalimento "a cascata", allo scopo di tutelare da un lato la massima partecipazione alle procedure di affidamento e, dall'altro, il corretto svolgimento delle operazioni di gara, oltre al mantenimento, in capo a tutti i soggetti coinvolti, della responsabilità in relazione alla prestazione dedotta in contratto.

Questi in sintesi i suggerimenti che l'Anticorruzione ha messo nero su bianco, approvato lo scorso 28 luglio (delibera n.578/2021) e infine inviato a Parlamento e governo nella forma dell'atto di segnalazione n.3/2021 recapitato ieri ai presidenti di Camera e Senato e al ministro delle Infrastrutture. L'Anac mette l'accento sull'opportunità di modificare le norme all'origine di una procedura di infrazione contro l'Italia a perta dall'Ue sull'avvalimento, uno dei fronti normativi (oltre al subappalto) suui quali, come è noto, il legislatore nazionale non la pensa esattamente come quello comunitario.

In concreto, si tratta di intervenire sull'articolo 89, modificando i commi 1, 6-7 e 11 sull'avvalimento, «al fine di allineare la disciplina alle indicazioni della Commissione europea». «Questo - ricorda l'Anac - anche a seguito della procedura di infrazione verso l'Italia e alla decisione della Corte di Giustizia europea resa con sentenza del 3 giugno 2021».

Il contenzioso con l'Europa
La Commissione Ue non condivide il quadro normativo nazionale sull'avvalimento, come normato dall'articolo 89, comma 11, del Dlgs 50/2016, sostenendo che le disposizioni sono in contrasto con: l'articolo 63, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE; l'articolo 79, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/25/UE; il principio di proporzionalità ex articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, ex articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE ed ex articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE. Le interpretazioni suggerite dall'Italia nelle interlocuzioni con la Commissione non ha convinto Bruxelles, con la conseguenza di confermare il contenzioso. Per vari motivi (mancata adozione del regolamento attuativo e norme di modifica al codice non incisive sul punto) l'impegno dell'Italia a risolvere il caso entro il luglio di un anno fa, non è stato finora concretizzato. Da qui l'opportunità, segnalata dall'Anac (la quale peraltro ha partecipato agli scambi di opinioni con Bruxelles su questo tema), di intervenire in modo efficace, modificando il testo nei quattro commi indicati dell'articolo 89.

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