Bandi Pnrr, l'Anac avverte i Comuni non capoluogo: appalti solo con centrali di committenza qualificate
Un comunicato del presidente ricorda l'obbligo di aggregazione e i requisiti necessari a svolgere questo tipo di servizio per gli enti locali
Dopo la vicenda Asmel (vedi l'articolo pubblicato l'11 gennaio), l'Anac torna ad allertare i Comuni non capoluogo sulla necessità di rivolgersi esclusivamente a centrali di committenza e soggetti aggregatori qualificati per bandire le gare legate alla realizzazione degli investimenti Pnrr, sia nel campo dei lavori che dei servizi e delle forniture. Illegittimo, ricorda l'Anticorruzione, anche servirsi di soggetti non iscritti all'elenco delle società in house. Albo tenuto dalla stessa Autorità, e di cui il presidente Giuseppe Busia ha più volte stigmatizzato la mancata conferma da parte del nuovo codice appalti.
L'Autorità torna sulla questione dei soggetti abilitati a offrire servizi di centrali di committenza agli enti locali spinta dalle «numerose segnalazioni sui servizi espletati in favore degli enti locali nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» da parte di operatori privi dei requisiti di legge. Nasce così il comunicato del presidente, approvato lo scorso primo febbraio, che ricorda agli enti locali l'obbligo di aggregazione per gli appalti del Pnrr.
Nel comunicato l'Autorità ribadisce che il decreto Semplificazioni del 2021 (Dl 77/2021) ha disposto la sospensione dell'obbligo di aggregazione solo per le procedure che non riguardano gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, da Pnrr e Pnc. «Quindi a un soggetto non qualificabile come centrale di committenza è precluso lo svolgimento di attività di centralizzazione delle committenze ossia: l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti», si legge nella nota dell'Autorità.
D'altra parte «un operatore economico privato può offrire attività di committenza ausiliaria (come ad esempio, consulenze sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto, messa a disposizione di infrastrutture tecniche) ma nel rispetto dei princìpi previsti dal codice appalti per gli affidamenti diretti, nel rispetto del divieto di frazionamento artificioso degli appalti oltre che al rispetto del principio di rotazione».
Da questo punto di vista, Anac avverte che, però «risultano elusivi della disciplina ripetuti affidamenti nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso servizio da parte della stessa stazione appaltante, in relazione a un orizzonte temporale breve. Nell'ipotesi, quindi, in cui non sia possibile procedere all'accorpamento degli affidamenti, dovrà essere applicato il principio di rotazione».
Le stesse considerazioni valgono se si intendano affidare attività di supporto dei Rup: «anche in questo caso gli affidamenti devono avvenire nel rispetto della disciplina del codice».
Infine, non è possibile, da parte degli enti locali, ricorrere a soggetti privi dei requisiti necessari per la qualificazione quale società in house, ai fini del supporto tecnico-operativo per il Pnrr.
Ultima notazione riguarda l'eventuale presenza di norme di gara che impongano all'aggiudicatario il pagamento del corrispettivo per i servizi di committenza svolti per conto delle amministrazioni, con l'invito alle stazioni appaltanti a non inserire nei documenti di gara clausole di questo tipo.