Urbanistica

Barriere architettoniche, nel nuovo Testo unico edilizia corsia preferenziale: niente oneri e niente titolo

La bozza del Consiglio dei lavori pubblici: adeguamenti edilizi anche per disabilità sensitive e cognitive

di Massimo Frontera

Divieto di realizzare interventi edilizi pubblici e privati di qualsiasi tipo, finanziati (anche in parte) con fondi pubblici, che non siano totalmente accessibili. Inclusione tra gli interventi di edilizia libera delle opere per il superamento delle barriere architettoniche, anche di tipo «sensoriale e cognitivo». Esclusione dei medesimi interventi dal computo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione. La bozza del nuovo testo di riforma del Dpr 380 del 2001, supera l'impostazione meramente "edilizia" dell'abbattimento delle barriere architettoniche e diventa un paradigma di una più matura attenzione e sensibilità alle disabilità, non solo fisiche. «Nel vecchio 380 - spiega Luisa Mutti, consigliera del Cnappc, referente per il gruppo accessibilità e universal design e curatrice delle proposte degli architetti sulla rivisitazione delle norme sull'accessibilità e delle barriere architettoniche - c'erano le norme sulle barriere architettoniche, ma noi abbiamo cercato di rivisitare il testo cercando di mettere al centro il diritto della persona, superando le norme e mettendo l'accento sulle soluzioni alternative alle rigide prescrizioni, che per esempio riguardano le misure dei servizi. Abbiamo anche considerato le disabilità non solo di tipo fisico ma anche di tipo sensoriale e cognitiva».

Il lavoro degli architetti è stato largamente condiviso, oltre le loro stesse aspettative. «Sono state accolte al 100% tutte le nostre proposte da inserire nel testo, in alcuni casi riprendendo integralmente la formulazione», chiosa Mutti. Ma più in generale, l'intero testo è stato condiviso su larghissima scala. Al tavolo del consiglio superiore dei lavori pubblici, c'erano infatti cinque ministeri, le regioni, i comuni i professionisti tecnici e i costruttori dell'Ance.
«È stato veramente è un cambio di paradigma: una legge sulle costruzioni fatta da chi costruisce, da chi opera nel settore e ha una profonda conoscenza di tutte le ricadute e le conseguenze che possono derivare dallo scegliere un termine invece di un altro», osserva Fabrizio Pistolesi, segretario del consiglio nazionale degli architetti e tecnico delegato al lavoro del tavolo fin dal primo incontro, nel gennaio del 2017, dopo l'ok dell'allora ministro Graziano Delrio. «Il testo è stato condiviso veramente da tutti - prosegue Pistolesi - ci si augura che abbia un iter abbastanza snello, anche perché siamo stati molto attenti a non violare nessuna norma che incide sui beni culturali».

Le norme sul superamento delle barriere architettoniche - come proposte e accolte nella bozza - sono presenti in 14 articoli del testo licenziato dal gruppo dei lavori pubblici. L'articolo 8, per esempio, dedicato ai contenuti dei regolamenti edilizi comunali, impone una attenzione particolare alle norme «accessibilità, visitabilità e adattabilità» di immobili e pertinenze. L'articolo 11 (definizioni) vieta espressamente «gli interventi edilizi pubblici e privati, pertinenti nuove costruzioni, ristrutturazioni ed opere urbane ambientali esterne, che pur godendo di finanziamenti totali o parziali a carico di qualsiasi amministrazione pubblica, non prevedano una totale accessibilità secondo la definizione delle normative vigenti».

L'articolo 12 (edilizia libera) include negli interventi che non richiedono titolo edilizio, quelli «volti all'eliminazione di barriere architettoniche, sensoriali e cognitive privi di rilevanza strutturale, che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio». L'articolo 15 (Permesso di costruire) impone la conformità dei progetti anche alla «normativa vigente in tema di abbattimento delle barriere architettoniche e nel rispetto del Titolo V della presente legge» (cioè quello dedicato espressamene all'accessibilità delle costruzioni).

Anche negli interventi con Scia (articolo 21) il progettista deve indicare nella sua relazione «la certificazione prevista dalle norme vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche». L'articolo 27 (contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) afferma che «il contributo per costo di costruzione non è comunque dovuto per tutti gli interventi atti rimuovere le barriere architettoniche oltre a quelli relativi alla manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e per i mutamenti della destinazione d'uso eseguiti in assenza di opere edilizie».

L'articolo 133 (Progettazione di nuove costruzioni e ristrutturazione di costruzioni esistenti ad uso pubblico) impone nel progetto: «accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori o superamento di distanze, ivi compresi i servoscala, piattaforme elevatrici, ascensori, tapis roulant, scale mobili, rampe servoassistite, ascensori da cantiere, anche a scorrimento inclinato e qualunque mezzo o strumento per cui siano state riconosciute le opportune e sufficienti garanzie di sicurezza, prediligendo soluzioni di facile utilizzo e a bassa manutenzione; idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari, ivi comprese le unità destinate ad attività commerciali o comunque dirette ad accogliere frequentazione pubblica; l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore, o rampe servoassistite, ascensori da cantiere, anche a scorrimento inclinato, o qualunque mezzo o strumento per cui siano state riconosciute le opportune e sufficienti garanzie di sicurezza». Inoltre, «ogni scala principale dovrà essere raggiungibile mediante idonee rampe prive di gradini».

Importante anche la previsione, sempre dell'articolo 133, secondo cui «per la progettazione degli edifici pubblici e d'uso pubblico ed in particolare l'edilizia scolastica di ogni ordine e grado, gli ospedali, i centri riabilitativi pubblici o convenzionati e tutti i luoghi pubblici che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche per come dettato dall'articolo 30 comma 5 lettere c) e d) della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, gli accorgimenti tecnico funzionali dovranno essere estesi ai requisiti prestazionali ottimali per tutte le persone con disabilità, in ottemperanza all'articolo 1 comma 5 della legge 5 febbraio 1992 n 104 attraverso tutti gli strumenti ad oggi disponibili».

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