Fisco e contabilità

Bilanci preventivi appesi al canone unico

I nodi su regolamento e tariffe ostacolano l'approvazione dei conti

di Giuseppe Debenedetto

Il mancato accoglimento della proposta di rinviare al 2022 o di rendere facoltativa nel 2021 l’istituzione del nuovo canone unico patrimoniale impone a tutti i Comuni di adottare il regolamento del nuovo prelievo entro il 31 marzo, termine entro il quale deve essere approvato anche il bilancio comunale.

Tuttavia una serie di complicazioni procedurali rendono impossibile rispettare questo termine, poiché il varo del bilancio può avvenire solo dopo l’adozione delle tariffe, avendo però un regolamento già approvato.

Ma prima di sottoporre la proposta al consiglio comunale, bisogna decidere se approvare un regolamento distinto sul canone mercatale (come propone l’Anutel), oppure se inserire la disciplina in un unico regolamento (come suggerito dall’Ifel, su Enti locali & edilizia del 1° marzo). Senza ignorare poi la questione dell’ufficio che deve istruire la delibera e del soggetto che deve rilasciare il parere, considerato che si tratta di un prelievo di natura patrimoniale; almeno stando alla definizione legislativa, in realtà tutta da verificare atteso che non conta l’etichetta attribuita dal legislatore ma l’effettiva disciplina del prelievo, di evidente natura tributaria.

Per la stessa ragione sorgono poi alcuni dubbi sulla richiesta del parere ai revisori dei conti, previsto dall’articolo 239, punto 7), del Tuel relativamente alle «proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali».

Pertanto il parere dei revisori non dovrebbe essere necessario poiché non si verte né in materia di tributi locali (essendo un’entrata patrimoniale) né in materia di patrimonio (difficile considerare un regolamento sul patrimonio quello che riguarda le insegne di esercizio su un palazzo privato). Al limite si potrebbe sottoporre la questione ai revisori e rimettere a loro la decisione sul rilascio o meno del parere.

Sciolti tutti questi nodi e approvato il regolamento comunale, occorre poi deliberare le tariffe con un provvedimento della giunta. Ma la partita non può ritenersi ancora conclusa, perché solo dopo aver effettuato queste operazioni è possibile avviare la procedura di adozione del bilancio comunale, considerato che le delibere tariffarie sono propedeutiche al bilancio e vanno allegate ad esso come dispone l’articolo 172 del Tuel.

È quindi del tutto evidente che occorre prevedere almeno due sedute di consiglio comunale, la prima per l’adozione del regolamento e la seconda per l’approvazione del bilancio, con conseguente dilatazione dei tempi previsti. Impossibile pertanto rispettare il termine del 31 marzo, considerato che la stragrande maggioranza dei Comuni è in ritardo con la predisposizione del regolamento anche a causa delle diverse criticità e lacune presenti nella disciplina del nuovo prelievo.

Tra queste, solo per citarne alcune, la mancata previsione di diverse fattispecie (pubblicità fonica, sonora e in genere tutta quella che oggi non è computata a metri quadrati), la mancata previsione delle servitù di passaggio, il problema delle sanzioni applicabili in caso di omesso versamento, i rapporti tra Comune e Provincia relativamente ai messaggi pubblicitari. Tutte questioni che necessitano di un chiarimento da parte del legislatore, piuttosto che affidarsi a soluzioni in via interpretativa foriere di contenzioso.

Insomma il nuovo canone patrimoniale parte male, anzi malissimo se si considera che l’attuale contesto emergenziale avrebbe dovuto imporre almeno un avvio graduale del prelievo.

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