Bilancio consolidato degli enti locali: per i revisori un rientro impegnativo
Al rientro dalla pausa estiva, tra i primi adempimenti di rilievo che i revisori degli enti locali dovranno affrontare, vi è la redazione della relazione al bilancio consolidato 2021.
La scadenza, che solo nella prima annualità emergenziale ha goduto di un rinvio, vede infatti il termine per l'approvazione consiliare ordinariamente fissato al 30 settembre (comma 8 dell'articolo 151 del TUEL).
Adempimento d'istituzione relativamente recente (introdotto - a regime – dall'esercizio finanziario 2015 e obbligatorio per gli enti con più di 5mila abitanti), il consolidato, come sottolineato dalla Corte dei conti nelle linee guida per la relazione dei revisori al consolidato 2018 (Deliberazione n. 18/SEZAUT/2019 del 22 luglio 2019), dà evidenza dei risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate, partendo dal rendiconto dell'ente e dai bilanci d'esercizio di enti, organismi e società rientranti nel perimetro di consolidamento.
Il documento fornisce quindi un'informativa dell'attività svolta dagli enti non solo in "autonomia" ma anche attraverso le proprie articolazioni organizzative, tenendo conto non solo del risultato delle gestioni dirette ma anche di quelle affidate a organismi "esterni", dando piena conoscibilità della situazione economica, finanziaria e patrimoniale complessiva: un obiettivo centrale del testo sull'armonizzazione (Dlgs 118/2011), come sottolineato, ancora una volta, dalla Corte dei conti nella Deliberazione n. 16/Sezaut/2020/INPR (linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio consolidato 2019).
La redazione del consolidato risponde dunque alla logica di accountability che sempre più caratterizza i conti pubblici e allarga la prospettiva, includendo soggetti che, seppur non annoverabili stricto sensu tra gli enti locali, utilizzano, "consumano" risorse pubbliche; una logica che già aveva condotto il legislatore a rivedere, rafforzandolo, declinandolo e arricchendolo, il sistema dei controlli interni agli enti locali.
Particolare attenzione merita a questo proposito l'articolo 147-quater del Tuel, interamene dedicato alle partecipate, che al consolidato arriva attraverso un percorso logico di programmazione, gestione e rendicontazione oramai noto: partendo dalla definizione e assegnazione degli obiettivi gestionali, passando per la rilevazione e la misurazione dei risultati conseguiti, l'analisi degli scostamenti, la messa in campo di azioni correttive per scongiurare gli inevitabili riflessi sugli equilibri dell'ente stesso (si pensi al fondo accantonamento perdite partecipate e al suo effetto di contrazione della capacità di spesa), sino ad arrivare, appunto, al consolidamento dei conti.
E proprio l'articolo 147-quater, con la previsione di un "idoneo sistema informativo finalizzato" tra l'altro "a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società" ha fornito uno degli strumenti fondamentali per le procedure di consolidamento: la corretta individuazione e quantificazione delle partite infragruppo è presupposto indispensabile per procedere, secondo i criteri – guida forniti dal principio applicato 4/4 allegato al Dlgs 118/2011 e dal principio contabile OIC 17 cui lo stesso espressamente fa richiamo, all'eliminazione e all'elisione di operazioni e saldi reciproci che costituiscono mero trasferimento di risorse del gruppo, al fine di dare una rappresentazione veritiera delle sole operazioni effettuate dai componenti il gruppo amministrazione pubblica rientranti nel perimetro di consolidamento con i terzi estranei ed esterni al gruppo.
Una fase, quella della riconciliazione delle partite, già oggetto di verifica e asseverazione ai fini del rendiconto, sulla quale, nell'esercizio per proprio ruolo di controllo e vigilanza, il revisore non potrà non soffermarsi nella relazione al consolidato e che richiederà particolare attenzione, attesa la rilevanza che questa verifica ha nel far emergere eventuali disallineamenti che potrebbero rivelarsi rappresentare debiti fuori bilancio "latenti", non ancora rilevati dall'ente, per i quali si rende indispensabile l'avvio dei procedimenti necessari alla definizione e alla risoluzione che nell'organo di revisione vedono elemento propulsore e controllore.
A supporto dell'attività del revisore, anche quest'anno, Ancrel mette a disposizione dei propri iscritti, nell'area riservata del portale istituzionale – sezione Formulari - la bozza di "Relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato 2021".
Il documento, elaborato anche sulla base delle citate linee guida della Corte dei conti sul tema e che tiene conto delle novità apportate agli schemi dal Dm 1 settembre 2021 (come, ad esempio, nella configurazione del patrimonio netto), affronta tutti i passaggi che è indispensabile effettuare, dalla correttezza nell'individuazione del Gap e del perimetro di consolidamento (ricordiamo che la relativa deliberazione di giunta non è oggetto di un'autonoma verifica da parte dell'organo di revisione), alla compiutezza dell'operazione di circolarizzazione delle poste contabili e delle conseguenti rettifiche ed elisioni, alla corretta rappresentazione delle eventuali quote di pertinenza di terzi, consentendogli di rilevare agevolmente le eventuali criticità presenti.
L'attività dell'organo di revisione non si conclude con la relazione, estendendosi alla vigilanza sulla trasmissione alla Bdap. La sola approvazione infatti, non è sufficiente perché l'ente non incorra nella sanzione del divieto di assunzione (a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale) di cui all'articolo 9 comma 1 quinquies del Dl 113/2016 e nella sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale (articolo 161 del Tuel, come modificato dall'articolo 1 comma 903 della legge 145/2018), sanzioni che possono essere scongiurate solo concludendo l'iter con la trasmissione con esito positivo entro trenta giorni dall'approvazione alla banca dati della Pa.
Superando la logica meramente adempimentale, non deve sfuggire che il bilancio consolidato, con le attività che ne rappresentano l'indispensabile e propedeutico presupposto e con quelle che eventualmente è necessario mettere in campo successivamente all'approvazione (su cui l'organo di revisione è tenuto a vigilare), costituisce uno strumento utile a porre in rilievo l'effettiva capacità di controllo dell'ente sulle proprie partecipate (rispetto della time line e degli indirizzi forniti dall'ente in veste di capogruppo), la correttezza e la regolarità nella tenuta della contabilità economico patrimoniale (corrispondenza delle partite, corretta contabilizzazione, chiarezza ed esaustività dei dati forniti), la capacità di esercizio dell'attività di indirizzo (verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati), il funzionamento del sistema informativo (correttezza e regolarità dei flussi informativi): uno strumento legato al fil rouge della logica economico-patrimoniale di matrice civilistica che già con l'armonizzazione ha visto un cambio di passo contabile negli enti locali e che maggior affermazione troverà nella nuova sfida della contabilità cosiddetta Accrual, prevista tra gli obiettivi del Pnrr per il 2026.
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Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali
ASSEMBLEA e CONVEGNO NAZIONALE Bari, 28 e 29 ottobre 2022
Quest'anno saremo ospitati dalla splendida città di Bari per l'Assemblea ed il Convegno annuale di ANCREL. Venerdì 28 ottobre alle 16.30 si svolgerà l'assemblea degli associati e a seguire la cena di gala.
Sabato 29 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 13,30 il Convegno nazionale: COME CAMBIA L'ATTIVITA' DEL REVISORE DOPO IL PNRRR E LA RIFORMA DEL TUEL? e Premiazione Quinta Edizione Premio ANTONINO BORGHI che permetterà di acquisire 5 crediti formativi al superamento del test finale. Seguirà nelle prossime settimane la brochure completa dell'evento. Sul Link è possibile scaricare i moduli di prenotazione
ANCREL NAZIONALE ed ODCEC di Lucca organizzano un Seminario in 6 lezioni per Revisori di EE.LL dal 4 ottobre all'11 novembre 2022 dalle ore 15 alle ore 17 su LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI SECONDO L'ANCREL: LA PROPOSTA FORMATIVA 2022 Webinar di 2 ore a lezione (n° 12 crediti formativi complessivi disponibili) Test di 5 domande per la verifica dell'apprendimento a fine ogni singola lezione. Scarica la locandina
INTRODUZIONE ALLA CONOSCENZA DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA DEGLI ENTI LOCALI - SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE IN 6 LEZIONI PER REVISORI DI ENTI LOCALI
CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI IN AULA eventi organizzati da ANCREL VENETO e ANCREL SUDTIROL TRENTINO in collaborazione con SEL ServiziEntiLocali.it e Odcec di Venezia, Verona, Trento e Rovereto, Treviso, Rovigo.Treviso/Belluno, dal 3 ottobre al 14 novembre 2022 - Venezia, dal 4 ottobre al 15 novembre 2022 - Verona, dal 5 ottobre al 9 novembre 2022 - Trento, dal 6 ottobre al 10 novembre 2022- Padova/Rovigo, dal 7 ottobre all'11 novembre 2022 agli iscritti Ancrel che si iscrivono entro il 31 marzo 2022 è stato riservato uno sconto.
La locandina completa al link.
FORMAZIONE ENTI LOCALI WEBINAR 2022 Formazione organizzata da Ancrel Veneto in collaborazione con ODCEC Belluno e SEL ServiziEntilocali.it che si pone l'obiettivo di fornire uno strumento di formazione ed aggiornamento per soggetti che operano negli enti locali ed in particolare è rivolto ai responsabili di servizio e ai revisori degli enti locali in quanto le lezioni sono utili strumenti operativi sia da parte di chi deve predisporre gli adempimenti sia da parte di chi li deve controllare. Agli associati Ancrel è riconosciuto uno sconto. La locandina completa al link.