Fisco e contabilità

Bonus asili nido anche agli stranieri senza permesso di soggiorno

Per i non comunitari è sufficiente la regolarità della presenza a prescindere dal tipo di permesso

di Amedeo Di Filippo

Con il messaggio n. 2663/2021 l'Inps ha confermato l'operatività delle indicazioni in materia di accettazione e riesame delle istanze di bonus asilo nido presentate dai cittadini stranieri non comunitari in possesso di permesso di soggiorno, seppure non di lungo periodo.

Il bonus
Si tratta del beneficio introdotto dall'articolo 1, comma 355, della legge 232/2016 per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati e per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Il bonus, poi incrementato per i nuclei familiari con bassi valori di Isee, è corrisposto dall'Inps al genitore richiedente previa presentazione di documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta.
Alcune associazioni hanno proposto ricorso con cui hanno chiesto di dichiarare il carattere discriminatorio della disciplina contenuta nel Dpcm 17 febbraio 2017, che ha limitato il diritto alla prestazione ai soli stranieri in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo, confermata dalla circolare Inps n. 27/2020, che ha stabilito eccezioni unicamente per i rifugiati politici e per coloro che godono di protezione sussidiaria. Con ordinanza del 9 novembre 2020 il Tribunale di Milano ne ha dichiarato il carattere discriminatorio e l'immediata applicabilità senza alcuna specifica necessità di adeguamento normativo da parte dello Stato, disponendo la disapplicazione sia del Dpcm che della circolare Inps. Nemmeno ha ritenuto di accogliere l'istanza di sospensione in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, investita della questione a seguito di un'ordinanza della Corte costituzionale.

L'appello
Con il messaggio n. 4768/2020 l'Inps aveva disposto l'accoglimento delle domande presentate dagli stranieri residenti titolari di permesso di soggiorno, a prescindere dalla tipologia di permesso, e ha riesaminato le domande già presentate. Le domande sono state accolte con riserva di ripetizione delle somme erogate in attesa dell'esito della decisione della Corte di giustizia e dell'appello che l'istituto ha promosso nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di Milano.
La notizia è che con la sentenza n. 633 /2021 la Corte d'appello di Milano ha respinto il ricorso, per cui con il messaggio n. 2663/2021 il direttore della direzione generale centrale inclusione sociale e invalidità civile dell'Inps è stato costretto a confermare l'operatività delle indicazioni dettate dal messaggio n. 4768/2020 in materia di accettazione e riesame in autotutela delle istanze di bonus asilo nido presentate dai cittadini stranieri non comunitari in possesso di permesso di soggiorno, seppure non di lungo periodo. Anche in questo caso le domande saranno accolte con riserva di ripetizione delle somme erogate, in attesa delle definitive decisioni degli organi giudiziari aditi o competenti in materia.

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