Urbanistica

Bonus barriere architettoniche anche se il condominio è prevalentemente non residenziale

L'Agenzia delle Entrate conferma l'interpretazione estensiva del beneficio

di M.Fr.

L'Agenzia delle Entrate conferma l'orientamento in senso estensivo del bonus del 75% concesso per le spese di interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche, dopo le risposte agli interpelli n.444, n.455 e n.456 pubblicate in questo mese. Con le ultime due risposte a interpello pubblicate il 21 settembre (n.461 e n.465) le Entrate acconsentono alla fruizione del beneficio anche in due distinti casi specifici prospettati dai contribuenti.

Il primo caso - risposta a interpello n.461 - riguarda un intervento volto a collegare due unità immobiliari adiacenti all'interno di un condominio, realizzando vari interventi edilizi volti a consentire l'accesso autonomo a una persona disabile al 100% che si muove con una carrozzina elettrica. I lavori includono l'ampliamento della porta del bagno e della camera da letto, la ristrutturazione integrale di un bagno, la sistemazione della pavimentazione, la modifica delle prese elettriche e l'adeguamento dell'impianto elettrico, la sistemazione dell'intonaco, le spese di ristrutturazione per il collegamento tra i due appartamenti, la sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti. Il parere dell'Agenzia delle Entrate è favorevole, salvo precisare - come del resto prospettato dallo stesso contribuente - che per le sole spese di ristrutturazione per il collegamento dei due appartamenti il bonus fruibile è quello del 50%. Quanto al resto, si può utilizzare il bonus del 75%, sempre che le caratteristiche tecniche del bagno rispettino i parametri ministeriali. «Pertanto - conclude infatti l'Agenzia - qualora i prospettati interventi di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte rispettino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, l'Istante potrà fruire della detrazione» del 75 per cento. «La medesima detrazione - si aggiunge - spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari». Quanto alle spese relative al «collegamento dei due appartamenti, comprensive dell'eventuale sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, l'Istante potrà fruire della detrazione del 50 per cento».

Il secondo caso - risposta a interpello n.465 - riguarda invece l'installazione di un ascensore (anche questo in regola con il dm 236/1989) su un edificio composto da 15 unità immobiliari ma prevalentemente non residenziale (più esattamente 12 unità di categoria catastale A/10 - uffici/studi privati; 2 unità A/2 - abitazioni di tipo civile e una unità C/6 - autorimessa. Anche in questo caso la risposta delle Entrate è positiva, a nulla rilevando la destinazione d'uso dell'immobile ai fini della rimozione delle barriere architettoniche, in quanto la norma fa solo riferimento agli «"edifici già esistenti" senza ulteriori specificazioni» . Peraltro, l'Agenzia ricorda che a un quesito simile aveva già dato l'ok proprio con la citata risposta n.444.

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