Urbanistica

Bonus casa, sì alla quarta cessione solo con responsabilità solidale

Proroga per la comunicazione delle opzioni di cessione e sconto in fattura, ma solo per i soggetti Ires e le partite Iva

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di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Quarta cessione per banche, intermediari e assicurazioni ma con una nuova complicazione: la responsabilità solidale direttamente con il beneficiario originario dell’agevolazione (in sostanza, il committente). Un paletto che sta già creando parecchi malumori e che sembra l’ennesimo ostacolo infilato nelle norme per renderle poco utilizzabili.

Non solo. Arriva anche la proroga per la comunicazione delle opzioni di cessione e sconto in fattura, ma solo per i soggetti Ires e le partite Iva. Potranno arrivare fino al 15 ottobre: un modo, soprattutto, per dare più tempo alle imprese di gestire gli sconti in fattura. I privati, invece, dovranno chiudere, come era già previsto, entro il 29 aprile.

La quarta cessione

Entrambe le novità sono contenute nell’emendamento riformulato 28.04 (primo firmatario: Patrizia Terzoni, M5s) alla legge di conversione del decreto Bollette (Dl 17/2022), approvato dalla commissioni riunite Ambiente-Attività produttive della Camera, che va anzitutto a modificare l’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del Dl 34/2020 (il decreto Rilancio). In sostanza, a partire dal 1° maggio, alla quarta cessione del credito saranno autorizzate:

1 banche e intermediari finanziari iscritti all’albo dell’articolo 106 del Testo unico bancario e società appartenenti a gruppi bancari;

2 compagnie assicurative.

Dopo che il credito sia già stato ceduto tre volte (con un passaggio libero e due in ambiente controllato, come previsto dal Dl 13/2022), quindi, i soggetti bancari e assicurativi che abbiano esaurito i trasferimenti a disposizione potranno effettuare un’altra cessione, che stavolta sarà libera e potrà essere effettuata a chiunque. Si tratta di un intervento che punta ad aumentare la flessibilità nella gestione di questi crediti, evitando che soggetti come le banche esauriscano la capienza fiscale, come in qualche caso sta già avvenendo.

Efficacia depotenziata

Ma il codicillo pericoloso, che depotenzia parecchio la modifica, è alla fine: «Il cedente è in ogni caso responsabile solidalmente per il recupero dell’importo di cui al comma 5, ferma restando l’eventuale ulteriore responsabilità solidale in capo ad altro soggetto, ai sensi del comma 6»; i commi citati sono quelli dell’articolo 121 del Dl 34/2020. E comportano che chi opera la quarta cessione sarà responsabile in solido con il titolare della detrazione, in caso di verifiche delle Entrate sui requisiti che danno diritto al bonus.

Si tratta, quindi, di una responsabilità a più vie (si veda anche l’articolo in basso), che rende veramente difficile a chi trasferisce il credito in quarta cessione acquisire le necessarie garanzie per evitare i rischi. Proprio per questo motivo nella giornata di ieri sono arrivati diversi segnali di grande perplessità sull’efficacia della modifica. Questo assetto, infatti, rende poco conveniente l’operazione di cessione per le banche, perché aumenta a dismisura le loro responsabilità potenziali, costringendo gli istituti a rispondere di ogni possibile contestazione fatta al titolare della detrazione. Facilmente quasi nessuno deciderà di sfruttare l’opportunità. «Probabilmente – spiega Antonio Piciocchi di Deloitte – si voleva chiarire che il “cessionario finale” che acquista da soggetti vigilati è esentato da responsabilità, ma a tale obiettivo si potrebbe arrivare eliminando il periodo che prevede la responsabilità solidale o specificando che il cessionario finale è esonerato dal porre in essere controlli sul credito acquistato».

La proroga per le imprese

Nello stesso emendamento approvato dalle commissioni riunite è contenuta una proroga del termine (che slitta dal 29 aprile al 15 ottobre 2022) per la comunicazione alle Entrate dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti Ires e le partite Iva, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.

In sostanza, si tratta di uno slittamento che consentirà, soprattutto, alle imprese che hanno garantito sconti in fattura ai propri clienti di guadagnare tempo, evitando problemi di liquidità. I privati, invece, dovranno comunque sbrigarsi e chiudere entro il prossimo 29 aprile. Per loro non sono previsti ulteriori spostamenti dei termini.

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