Urbanistica

Bonus casa spalmati in 10 rate: rimedio utile ma non per tutti

L’utilizzo decennale degli sconti sisma e barriere vale solo dalla quota 2023

di Elisa de Pizzol

Dentro o fuori: passando dal portone principale o dalla porta di servizio, chi può ancora partecipare alla cessione del credito e allo sconto in fattura per i bonus casa è già stabilito.

Oltre a tutti coloro che alla data del 16 febbraio 2023 avevano già avviato i lavori (o si trovavano nelle condizioni richieste dall’articolo 2, comma 2 e 3, del Dl 11/2023), potranno essere ammessi alla cessione anche tutti i contribuenti che non sono riusciti a cedere il credito entro il 31 marzo 2023: attraverso la remissione in bonis potranno ancora farlo fino al 30 novembre, pagando una sanzione di 250 euro. Questa chance riguarda le spese sostenute nel 2022 e le rate residue delle spese 2020 e 2021. In particolare, la cessione potrà essere fatta anche nei confronti di imprese e privati se alla data del 31 marzo 2023 era già stato stipulato un contratto di cessione con loro (remissione in bonis ordinaria ex articolo 2, comma 1, Dl 16/2012); diversamente, se non si è arrivati in tempo a contrattualizzare, gli acquirenti potranno essere solo banche o altri intermediari finanziari (remissione in bonis speciale come da Dl 11/2023 convertito).

Avere la possibilità di cedere il credito d’imposta o sfruttare lo sconto in fattura, comunque, non garantirà a tutti la concreta trasferibilità del bonus: alcune banche hanno riaperto i canali, ma è verosimile pensare che non ci sarà spazio per tutti.

Per alcuni di coloro che sono rimasti esclusi rimangono le chance della ripartizione della detrazione in dieci rate annuali (per i privati committenti) e dello spalmacrediti (per gli acquirenti del credito d’imposta e i fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura).

La possibilità accordata ai privati di dividere la detrazione in dieci anni al posto delle originarie quattro quote annuali riguarda solo il superbonus e si riferisce a «spese sostenute nel 2022». Questa possibilità va esercitata nella dichiarazione 2024 saltando quella del 2023. La ratio è permettere anche a questi contribuenti di provare fino all’ultimo a cedere il credito: qualora non ci riuscissero entro il 30 novembre, potranno iniziare a detrarre la prima rata di dieci nel modello da presentare appunto nel 2024.

L’altro strumento concesso è il cosiddetto spalmacrediti. Gli acquirenti dei crediti o le imprese di costruzione che hanno incamerato crediti tramite lo sconto in fattura possono dividere in dieci anni i crediti per i quali abbiano comunicato le opzioni entro il 31 marzo scorso.

È una misura prevista per i crediti da superbonus formati già nel 2022 (Dl 176/2022) ed estesa al sismabonus e al bonus barriere architettoniche per quelli del 2023 (legge 38/2023). L’opzione per la ripartizione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile e può essere esercitata direttamente dai soggetti interessati a partire dallo scorso 2 maggio (attraverso intermediari dal 3 luglio 2023) attraverso la funzione “Ulteriore rateizzazione” della Piattaforma Cessione Crediti, la quale darà automatica priorità ai crediti “tracciabili” rispetto a quelli “non tracciabili”.

Ogni nuova rata annuale è utilizzabile solo in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. Ipotizziamo un credito d’imposta di superbonus con una rata annua relativa al 2022 del valore di 50 e opzione di cessione comunicata il 10 ottobre 2022: se l’acquirente contava a sua volta di cedere il credito e non vi è riuscito, e non ha potuto neppure compensare la rata entro la scadenza naturale del 31 dicembre 2023, con lo spalmacrediti potrà dividere il bonus in dieci rate da 5 ciascuna, la prima delle quali utilizzabile entro il 31 dicembre 2023. Lo stesso accadrà anche con le rate successive, per cui entro il 31 dicembre 2024 il contribuente potrebbe trovarsi a dover compensare la seconda rata della prima spalmatura (valore di 5) e la prima rata della spalmatura della rata iniziale di 50 riferita al 2023 (altri 5). Insomma, non sempre si potrà evitare di sprecare parte del bonus.

Tra l’altro, si dovrà considerare che non è possibile per un contribuente dividere in 10 anni la detrazione per spese di sismabonus o bonus barriere architettoniche. Inoltre, per gli stessi due crediti d’imposta, lo spalmacrediti riguarda solo le rate dei crediti riferiti al 2023 e anni seguenti.

È pure precluso rateizzare i crediti in 10 anni dopo aver fruito della remissione in bonis (strumento che parte dal 1° aprile 2023), posto che lo spalmacrediti è riservato ai crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione e sconto inviate all’Agenzia entro il 31 marzo 2023.

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