Bonus edilizi, credito d'imposta riservato ai contribuenti assoggettati all'Irpef
Un fondo immobiliare proprietario di un immobile costituito da più unità immobiliari concesse in affitto può beneficiare del credito d'imposta derivante dai lavori di ristrutturazione di cui all'art 16 del TUIR (50% ) e del relativo meccanismo di cessione del credito previsto dal DL Rilancio?
Il d.l. 34/2020 non incide su fattispecie, scadenze, aliquote e soggetti beneficiari in materia di detrazioni per gli interventi di recupero edilizio, disciplinate dall'art. 16-bis del dpr 917/86, per cui è possibile usufruire di una detrazione del 50%, con limite massimo di spesa di 96.000 euro, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 (dal 2021 dovrebbe tornare al 36% salvo proroghe). La novità -come indicato nel quesito - risiede nell'estensione -anche per tali interventi - degli istituti dello sconto in fattura o della cessione del credito, disciplinati dall'art. 121 d.l. 34/2020, per le relative spese sostenute negli anni 2020 e 2021. Pertanto, salvo modifiche che potrebbero essere inserite anche in sede di conversione del d.l. 34/2020, attualmente il bonus ristrutturazioni è riservato ai contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato, siano essi proprietari degli immobili o titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese (tra cui anche gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce ed i soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata quali le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, come le imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali; cfr. Circolari 24.02.1998 n. 57, 11.05.1998 n. 121 e 31.05.2019 n.13/E). Si ritiene utile segnalare, invece, che le detrazioni per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui al cd. "eco-bonus" (articolo 14 del d.l. 63/2013) sono ammesse in favore di tutti contribuenti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito, quindi anche ai soggetti che conseguono reddito di impresa, quali le società di capitali (cfr. da ultima Circolare 31.05.2019 n.13/E). Come espressamente previsto dall'art. 121 d.l. 34/2020, anche per le spese rientranti nell'eco-bonus, sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente allo sconto sul corrispettivo dovuto o al credito d'imposta cedibile, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Fabrizio Luches