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Bonus edilizi e pagamento professionisti, sconto in fattura se c'è mandato con rappresentanza

La domanda del lettore e le risposte dell'esperto

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di Marco Zandonà

La domanda del lettore: Nel caso in cui il committente deleghi l'impresa al pagamento dei professionisti (per visto di conformità, progettazione eccetera), nell'ambito del mandato con rappresentanza, per lavori riguardanti i bonus edilizi, l'impresa stessa può fruire direttamente dello sconto in fattura per l'anticipazione (ex articolo 15 del Dpr 633/1972) inerente al ribaltamento dei compensi pagati ai professionisti?

La risposta dell'esperto: La risposta è affermativa. In virtù del mandato con rappresentanza (articolo 1704 del Codice civile), gli atti giuridici conclusi dal mandatario si trasferiscono automaticamente nella sfera giuridica del mandante e il ribaltamento delle spese pagate dal mandatario in seguito a una delega di pagamento avviene senza Iva, ex articolo 15, comma 1, n. 3, del Dpr 633/1972, secondo cui non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate. In sostanza, tali operazioni sono escluse dal calcolo della base imponibile Iva. Tuttavia, pur essendo fuori dal campo dell'applicazione dell'Iva, esse devono comunque essere indicate in fattura, specificando che l'esclusione è operata ex articolo15 del Dpr 633/1972. In pratica, il terzo, dopo avere contrattato con il mandatario, conclude direttamente l'affare con il mandante, con conseguente emissione della fattura nei confronti di quest'ultimo.

Il mandatario ha invece un mera delega di pagamento anticipando quanto dovuto. Ai fini del 110 per cento, in presenza di mandato con rappresentanza, per le spese professionali (visto di conformità, progettazione eccetera), queste sono sostenute direttamente dal mandante, ma il pagamento avviene da parte del mandatario, che agisce sulla base del mandato, spendendo il nome del committente. L'imputazione delle spese, in tal caso, è senza Iva. In ogni caso le fatture di ribaltamento devono avvenire a costi specifici (senza ricarico), indicando il professionista che ha reso la prestazione, e con la stessa aliquota Iva (se dovuta). In caso di opzione del committente per lo sconto in fattura, il ribaltamento avviene applicando lo sconto e indicando in fattura la norma di riferimento: «sconto in fattura ex articolo 121, Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020» (risposte agli interpelli 254, 261, 480 e 623 del 2021; si veda, inoltre, la circolare 23/E/2022).

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