Urbanistica

Bonus edilizi, vietato «spacchettare» i crediti di imposta: cessione solo per intero

Le limitazioni sulla cessione lasciano margini di manovra all'operatività di Cdp, Poste, Eni, Enel e altri operatori finanziari

di Laura Serafini

Il decreto legge destinato a correggere le previsioni del Sostegni ter sullo stop alle cessioni multiple dei crediti fiscali per i bonus edilizi conferma le attese. La norma approvata ieri dal consiglio dei ministri riammette fino a un massimo di tre cessioni per un credito fiscale tra soggetti vigilati ex articolo 106 del Tub, come banche e intermediari, e poi società dei gruppi bancari e assicurazioni. Ma al contempo il decreto ridà ossigeno anche alle società partecipate, come Cdp e Poste, o le utility perché va a incidere sul problema dei sequestri, e cioè l'incognita che teneva al palo l'acquisto dei crediti fiscali. Viene previsto che l'utilizzo dei crediti fiscali possa continuare dopo il dissequestro; dunque questi vengono sospesi per la durata del provvedimento cautelare mentre il periodo dei cinque anni per il recupero riprenderà a decorrere dopo il dissequestro. Questa misura, assieme all'interpretazione del decreto Rilancio ribadita nei giorni scorsi dal ministero dell'Economia, contribuisce a ridare certezze agli operatori. Per chi acquista un credito fiscale, una volta fatti i controlli previsti dalle norme, vale il principio di buona fede per cui i crediti fiscali oggetto di truffa possono essere incassati e non devono essere svalutati.

In ogni caso per le società diverse dalle banche e gli altri soggetti vigilati resta la possibilità di acquistare un credito fiscale dal cliente e di poterlo vedere a un intermediario per superare i limiti della capienza fiscale. E questo lascia margini di manovra all'operatività di Cdp, Poste, Eni, Enel e così via.Viene confermato anche il meccanismo che porterà al rilascio di un bollino di qualità dei crediti fiscali e che ne consentirà la tracciabilità. La norma introduce anche un'altra novità: ci sarà il divieto di "spacchettare" un credito d'imposta per cui potrà essere "bollinato" e ceduto solo nel suo intero. Finora, invece, era possibile vendere a pezzi il credito e cartolarizzarlo attraverso società veicolo. Il decreto spiega che «al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni». Le modalità attuative «delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica - si spiega - sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate». E ancora: le disposizioni «si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal primo maggio».

La norma non è proprio chiarissima, ma quel che sembra di capire è che il provvedimento varato ieri comincia a produrre effetti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopodiché per far partire il meccanismo di tracciabilità bisognerà dare all'Agenzia delle entrate un paio di mesi di tempo. Un altro passaggio cruciale per scoraggiare le frodi è l'inasprimento delle sanzioni per gli asseveratori che rilasciano attestazioni false: il reato diventa punibile con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50mila a 100mila euro.C'è poi un aspetto formale legato allo strumento scelto dall'esecutivo: è stato deciso di inserire le norme sui bonus fiscali in un decreto legge dedicato al contrasto delle frodi in materia edilizia. Questa scelta dipende dal fatto che, con tutta probabilità, questo decreto non verrà convertito in legge ma sarà trasformato in un emendamento al Sostegni ter in sede di conversione, per evitare che si riapra un dibattito in parlamento su queste misure.

Sempre ieri il consiglio dei ministri ha licenziato anche le norme che obbligano le imprese che vogliono accedere al Superbonus ad applicare ai lavoratori il contratto nazionale di settore firmato dai sindacati più rappresentativi. Si tratta delle misura volta a dare una certificazione alle imprese edili per contrastare gli incidenti sul lavoro. La norma era stata proposta dal ministro del Lavoro Andrea Orlando. L'applicazione del contratto non si riferisce solo al salario, all'orario, alle ferie e alle malattie ma anche alla formazione e maggiore sicurezza prevista dalla "magna carta" dell'edilizia per chi lavora nei cantieri. Non potranno dunque essere riconosciuti i lavori edili «eseguiti da datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», si legge nel testo riportato dalle agenzie di stampa. Il contratto collettivo applicato «deve essere indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori». A fare le verifiche sarà sempre l'Agenzia delle entrate che si avvarrà dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Inps e delle Casse edili.

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