Fisco e contabilità

Buoni spesa, per i nuovi 400 milioni utilizzo senza limiti di tempo e obblighi di rendicontazione

Agli enti locali, ricorda l'Anci, non sono stati fissati vincoli sui fondi della solidarietà alimentare

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Nessun termine per l'utilizzo e nessuna rendicontazione per i fondi della solidarietà alimentare che saranno versati nelle casse dei Comuni entro il 30 novembre. Con la nota di indirizzo Prot. n. 122/ 2020, Anci fornisce indicazioni utili agli enti per dare attuazione all'articolo 2 del decreto legge Ristori-ter pubblicato lunedì sulla Gazzetta Ufficiale (Dl 154/2020) con il quale sono finanziate le nuove misure urgenti di solidarietà alimentare dei Comuni. Il decreto assegna al ministero dell'Interno un fondo per il 2020 di 400 milioni di euro da erogare ai Comuni entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore (entro il 30 novembre 2020, quindi).

Per la ripartizione di questo nuovo stanziamento, il decreto Ristori Ter rimanda agli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza n. 658/2020 della Protezione civile con cui si era disposto il primo intervento. L'iscrizione a bilancio delle nuove somme potrà essere effettuata attraverso una variazione di bilancio a titolo di «misure urgenti di solidarietà alimentare» (articolo 1 comma 1 dell' Ordinanza ) di competenza della giunta. Non è previsto, fa presente Anci, un termine per l'utilizzo di queste risorse da parte dei Comuni, né alcun obbligo di rendicontazione a terzi della spesa effettuata.

I Comuni, oltre a utilizzare le risorse previste dall'articolo 2 del Dl 154/2020, possono destinare all'attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali donazioni. A questo fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali dove far confluire le donazioni. Le donazioni sono defiscalizzate come previsto dall'articolo 66 del DL 18/2020. Con queste somme i Comuni possono acquistare generi alimentari/prodotti di prima necessità oppure buoni spesa. Questi ultimi sono utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che ciascun ente dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale.

Gli acquisti, che possono essere effettuati avvalendosi del terzo settore, non sono assoggettati alle procedure del Codice degli Appalti. L'ordinanza 658 non prescriveva alcun obbligo di approvazione di atti di indirizzo della giunta comunale per definire i criteri per l'individuazione della platea di beneficiari delle misure. Spetta infatti all'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individuare i beneficiari del contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno. L'ufficio darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).

Tra le varie modalità, è consentito l'accesso alle misure attraverso avviso aperto e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili. Come criterio di distribuzione l'Associazione dei Comuni ritiene possibile che gli uffici procedano con criteri meramente proporzionali, fino ad esaurimento fondi. Infine, con la nota in commento si suggerisce all'ufficio dei servizi sociali del comune di rilasciare formale certificazione con un numero univoco di progressione ai beneficiari delle misure, idonea a un loro riconoscimento da parte degli esercizi commerciali.

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