Urbanistica

Cambio di destinazione d'uso da magazzino a box auto, ok se non c'è aumento di carico insediativo

In un'area a rischio idraulico. Il Tar Liguria: il Comune deve motivare adeguatamente il diniego

di Massimo Frontera

Il comune non può negare il cambio di destinazione d'uso - da magazzino (C/2) a box auto (C/6) - di un immobile in un'area a rischio idraulico senza motivare adeguatamente il presunto incremento del carico insediativo oltre il consentito. Sulla base di questa motivazione il Tar Liguria - Sezione II, pronuncia n.288/2022 (pubblicata lo scorso 15 aprile) - ha accolto il ricorso di un residente che ha appunto fatto istanza all'ente locale di modificare, senza opere edilizie, l'attuale destinazione a magazzino di un locale (con già un accesso carrabile autorizzato) che occupa parte del piano terra di un edificio di due piani (che al secondo piano ospita la residenza). Nella sua nuova destinazione di parcheggio pertinenziale, il box verrebbe dunque utilizzato esclusivamente dal proprietario.

Il comune di Genova ha opposto il diniego all'stanza del residente, il quale ha impugnato l'atto di fronte al Tar. All'origine del diniego il fatto che l'immobile per il quale si chiedeva la modifica della destinazione d'uso ricadeva in una zona a pericolosità idraulica, per le quali si deve considerare il «carico insediativo» dell'area. Secondo il Comune di Genova il cambio di destinazione avrebbe aumentato il carico insediativo. Il comune non ha tuttavia argomentato né motivato questa affermazione.

I giudici osservano che il comune imposta correttamente la questione quando opera preliminarmente una distinzione tra carico urbanistico e carico insediativo. Il primo è genericamente volto a verificare l'eventuale onere di urbanizzazione. Il secondo invece è peculiare della situazione di pericolosità idraulica nei piani di bacino, ed è in relazione al «numero dei soggetti che convergono nell'immobile o vi si trattengono, in via stabile o temporanea, per effetto dell'attività esercitata». Ebbene, «tale incremento - osservano i giudici - non risulta con immediata evidenza dalla comparazione delle due destinazioni, poiché l'utilizzo di un box auto, di norma, non implica la presenza contestuale di più persone (perlomeno nel caso in cui sia posto al servizio di una specifica abitazione) né la permanenza prolungata dei fruitori i quali vi si trattengono solamente nel ristretto arco di tempo occorrente per le manovre di ingresso e uscita veicolare, in modo non dissimile da coloro che, disponendo di un magazzino sottostante la propria abitazione, possono accedervi quotidianamente per riporre o prelevare oggetti di uso comune».

«Non è dato comprendere - ragionano sempre i giudici - come la destinazione a box auto possa concretamente comportare maggiori rischi in relazione alle condizioni di esondabilità della zona, posto che l'attuale destinazione a magazzino privato e l'autorizzazione di passo carrabile consentono già l'accesso veicolare al locale in questione per il carico e lo scarico di merce». Insomma, il diniego non appare fondato su solide argomentazioni. Proprio l'assenza evidente di elementi che dimostrassero l'aumento di carico insediativo «avrebbe quindi imposto un particolare approfondimento istruttorio e un'ostensione argomentativa di cui l'atto impugnato non reca traccia».

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