I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Cancellazione delle cartelle, oneri per le notifiche della precedente edizione a carico degli enti creditori

di Mario Daniele Rossi (*) - Rubrica a cura di Anutel

La cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5mila euro disposta dal decreto sostegni comporta anche la necessità di definire a chi competa il costo derivante dal rimborso dovuto ad agenzia delle Entrate – Riscossione per le spese esecutive e le notifiche sostenute sulle partite annullate.

L'articolo 4 del decreto, nel porre a carico dello Stato i suddetti costi, ha riservato una sorpresa non gradita per gli enti creditori, colmando un vuoto normativo esistente nella precedente edizione della cancellazione.

Infatti, il decreto legislativo 119/2018, con il quale era stato previsto l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, aveva stabilito che «per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione» avrebbe dovuto presentare richiesta al ministero dell'Economia e delle finanze. Il rimborso a favore di Ader avrebbe dovuto essere «[…] effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato". Nulla invece era stato espressamente previsto per il ristoro delle spese di notifica delle cartelle di pagamento relative ai debiti oggetto di annullamento automatico.

In questo contesto, Ader aveva scritto agli enti creditori negli scorsi mesi sostenendo che questi rimborsi avrebbero dovuto essere effettuati dagli enti creditori in unica soluzione, a ricezione della nota dell'agente della riscossione con la quale veniva quantificato il relativo importo. Questa soluzione era stata contestata dai destinatari, sostenuti da Ifel - Fondazione Anci, i quali ritenevano insussistente l'obbligazione di pagamento per assenza di una specifica disposizione normativa.

A risolvere la questione, per via legislativa, è adesso intervenuto il decreto sostegni con il quale è stato chiarito che il rimborso delle spese di notifica riferite alla precedente edizione dello stralcio dei debiti fino a mille euro, è effettuato «con oneri a carico del singolo ente creditore». A questo fine Ader dovrà produrre apposita richieste entro il prossimo 30 settembre e gli enti creditori saranno chiamati a effettuare il relativo pagamento in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo. La scadenza della prima rata, per gli enti che opteranno per la dilazione ventennale, è fissata al 31 dicembre 2021.

Nessun onere sarà invece in capo agli enti per la cancellazione dei crediti disposti dal decreto sostegni. In questo caso infatti il legislatore ha chiarito che il rimborso, sia delle spese di notifica sulle cartelle che delle procedure esecutive oggetto del nuovo intervento normativo avviene con oneri a carico del bilancio dello Stato in due rate scadenti il 31 dicembre 2021 ed il 30 giugno 2022.

(*) Presidente del Comitato regionale Anutel per la Toscana

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