Urbanistica

Canna fumaria, la «palese evidenza» determina la demolizione e la necessità del titolo edilizio

Il Tar Basilicata conferma un orientamento consolidato in cui pesano soggettività e discrezionalità

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di Massimo Frontera

La canna fumaria continua a essere un elemento dell'edificio privo rilevanza urbanistico-funzionale; ma sul quale però esiste un margine di discrezionalità che può fare la differenza, e che può portare alla necessità di richiesta del titolo edilizio o all'eventuale rimozione dell'elemento non sanabile. A confermare la linea della giurisprudenza - già affermata dal Tar Abruzzo (n.209/2016) e più recentemente dal Tar Umbria (41/2020) - è il Tar Basilicata con la pronuncia n.589/2021. I giudici della prima Sezione di Potenza hanno accolto il ricorso del proprietario che ha realizzato, tra le altre cose, una canna fumaria che il Comune aveva ordinato di demolire. I giudici hanno ribadito, in linea appunto con la giurisprudenza consolidata, che la «canna fumaria costituisce ordinariamente un volume tecnico e, come tale, un'opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, per la cui realizzazione non è necessario il permesso di costruire, senza essere conseguentemente soggetta alla sanzione della demolizione, salvo che non si tratti – il che, in specie, non emerge - di opera di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell'immobile, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire».

In altre occasioni il primo giudice aveva affermato che «l'inserimento della canna fumaria nel novero dei "volumi tecnici" incontra comunque il limite delle dimensioni di essa, con particolare riferimento alle proporzioni tra l'immobile e la canna stessa» confermando che la valutazione ruota intorno al concetto di «palese evidenza». (Tar Campania n.592/2019 e Tar Calabria n.499/2019, oltre al citato Tar Umbria 41/2020).

L'«elevato impatto visivo» è per esempio l'elemento che fa deliberare al Tar Calabria (n.699/2021) «la necessità del permesso di costruire» per la canna fumaria. Nel caso specifico, peraltro, l'elemento è stato realizzato in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. Elemento quest'ultimo, indicato dal Tar Umbria (n.38/2021), come dirimente per la necessità del permesso di costruire.

Oltre alla «palese evidenza» la canna fumaria può finire nel mirino anche per via di un altro elemento soggettivo e discrezionale: il decoro architettonico. In questo caso l'altolà è arrivato dalla Cassazione (n.14598/2021). Come capire se la canna fumaria compromette il decoro architettonico? «Non già - rispondono i giudici - quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio». In quella occasione la Cassazione ha anche affermato che il decoro architettonico prescinde dal pregio, e quindi «non occorre che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale fisionomia sia stata già gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi sull'immobile».

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