Canone Unico: l'equivoco sulla competenza territoriale all'interno dei centri abitati
In queste settimane sta emergendo una nuova criticità nella gestione del canone unico, riguarda la competenza territoriale all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti.
Quando sembrava finalmente risolta la questione sulla soggettività attiva relativamente agli impianti pubblicitari, delineando in modo corretto le rispettive competenze tra i Comuni e le Province, sorprendentemente irrompe sulla scena la posizione assunta da alcune amministrazioni provinciali, che invocano la loro competenza in materia di occupazione suolo pubblico all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10mila abitanti appartenenti a Comuni aventi un numero complessivo di residenti superiore a questo limite.
La nuova posizione si fonda sostanzialmente sul disposto contenuto nell'articolo 2 del codice della strada, che esclude dalle strade comunali quelle statali, regionali o provinciali situate all'interno dei centri abitati con popolazione appunto non superiore a questo limite.
Secondo questo principio, alcune Province oggi rivendicano la competenza a riscuotere il canone, dimenticando tuttavia che il legislatore, nel disciplinare il canone unico, ha previsto espressamente al comma 818 della legge 160/2019 che il limite di popolazione, ai fini dell'individuazione del soggetto attivo, è riferito chiaramente all'intero Comune e non certo al singolo centro abitato.
La circostanza che due norme, con palesi competenze diverse, richiamino lo stesso limite di popolazione ha evidentemente confuso chi oggi sostiene di utilizzare la definizione del codice stradale per definire l'ambito applicativo della nuova entrata patrimoniale. Nulla di più sbagliato. Un "misunderstanding", causato proprio dalla coincidenza del valore spartiacque delle due fasce di Comuni. Gli ambiti disciplinati dalle due norme sono tuttavia diversi e non si possono neppure ritenere in contrasto tra di loro, semplicemente definiscono regole in settori differenti. Così che il codice della strada non può in alcun modo incidere sulla soggettività dell'entrata patrimoniale istituita dal comma 816 della legge 160/2019, mentre, analogamente, la disciplina del canone non può interferire con le disposizioni contenute nella legge speciale che regolano le strade del territorio italiano.
La lettura coordinata delle norme deve portare semplicemente a considerare le strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti come strade di proprietà non comunale. Questo non significa che in questi tratti il Comune non abbia comunque delle competenze specifiche, sia in termini di rilascio dei provvedimenti amministrativi, sia in termini di riscossione del canone unico, anzi, è lo stesso codice della strada all'articolo 26, a individuare proprio nel Comune il soggetto a cui viene attribuita sempre la competenza a rilasciare le autorizzazioni all'interno dei centri abitati. Sempre e comunque, indipendentemente dalla popolazione residente nell'intero comune o nel singolo centro abitato. L'unica differenza da rilevare rispetto alle occupazioni realizzate sulle strade comunali, consiste nella necessità da parte dell'amministrazione di ottenere il nulla osta preventivo dal diverso ente proprietario della strada, prima di procedere al rilascio della concessione. Come dire, non è la proprietà della strada che definisce le competenze per la gestione degli atti amministrativi e degli incassi del nuovo canone unico.
Come si potrebbe allora ipotizzare che il comma 818 sia in contrasto con il codice della strada se lo stesso codice all'articolo 26 fissa competenze comunali anche sulle strade provinciali? Nessun dubbio quindi sulla disciplina dell'entrata, nella quale la soggettività attiva in tutti i centri abitati è limpidamente a favore dei 1.200 Comuni italiani che oggi hanno una popolazione superiore a diecimila abitanti.
La questione recentemente sollevata fu già risolta dal ministero delle Finanze in tempo di regime Tosap, quando le norme sul tema erano comunque identiche a quelle odierne. Ebbene, il ministero nella sua risoluzione numero 260/E del 31 ottobre 1995, chiarì come il ripetuto limite di diecimila abitanti, fosse riferito all'entità della popolazione dislocata sull'intero territorio del Comune e non a quella relativa ai singoli insediamenti costituenti centri abitati.
Risulta quindi ingiustificata questa ipotesi di sovrapposizione di competenze, apparendo, la posizione sostenuta da alcune Province, del tutto immotivata e frutto solamente di un clamoroso equivoco che si auspica possa essere nuovamente risolto, convincendo questi enti a rivedere la propria posizione, in palese contrasto con il dettato normativo.
In definitiva, alla luce del quadro normativo attuale, in aderenza alle disposizioni contenute nella legge 160/2019 e preso atto che il codice della strada ha definito all'articolo 2 la proprietà delle strade e al successivo articolo 26 una diversa suddivisione delle competenze per il rilascio della concessioni, si può legittimamente concludere che, ai fini del presupposto pubblicitario, la competenza a riscuotere il canone unico è sempre comunale, indipendentemente dalla collocazione degli impianti sul territorio, mentre, ai fini del presupposto legato alle occupazioni di suolo pubblico, la competenza è suddivisa, in modo differente a seconda se il Comune interessato ha una popolazione residente superiore o inferiore a 10mila abitanti. Per i Comuni che superano detta soglia di abitanti, la loro attività sarà estesa a tutte le strade comunali, nonché a quelle statali, regionali e provinciali che corrono all'interno dei centri abitati. Gli altri enti territoriali manterranno pertanto competenza solo per le strade di loro proprietà nei tratti al di fuori dei confini dei centri abitati. Per i Comuni invece che non superano la soglia di diecimila abitanti, la loro competenza ai fini del canone sarà limitata alle strade di loro proprietà, anche se per l'attività amministrativa saranno comunque chiamati a gestire il rilascio delle autorizzazioni anche sulle strade di proprietà di altri enti locali all'interno dei loro centri abitati.
A completamento di questa definizione di competenze si inserisce il disposto del comma 820, che stabilisce il criterio di assorbimento del presupposto di occupazione in quello pubblicitario. È ormai chiaro come questa disposizione produca i suoi effetti solo per il Comune, ovvero quando il soggetto attivo è il medesimo per entrambi i presupposti; nei casi residuali dove la competenza è suddivisa tra due enti, questi procederanno singolarmente a gestire il proprio canone, senza attivare il meccanismo fissato dal comma 820.
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