Fisco e contabilità

Canone unico, per Ifel la sanzione per omesso versamento è del 30%

La fondazione ha aggiornato lo schema di regolamento fornendo charimenti sulle novità

di Giuseppe Debenedetto

Il nuovo canone unico patrimoniale è applicabile anche alle occupazioni effettuate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio ed è possibile applicare la sanzione del 30% in caso di omesso versamento, ritenuta più ragionevole e finalizzata a incentivare le regolarizzazioni tardive. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall'Ifel (fondazione Anci) con il nuovo schema di regolamento del canone unico, rivisto alla luce delle disposizioni recate dalla legge di bilancio 2021 e agli orientamenti forniti dal Dipartimento delle Finanze a Telefisco, dai quali però si discosta parzialmente.

L'Ifel ricorda in primo luogo che occorre necessariamente adottare il regolamento del nuovo canone e le tariffe entro il 31 marzo 2021, non essendo passata la proposta di introduzione facoltativa del nuovo prelievo o di rinvio al 2022. Bisogna quindi prestare attenzione, perché l'assenza di regolamentazione può comportare l'abolizione di fatto dei prelievi, in assenza di riferimenti alla previgente disciplina, espressamente abolita a decorrere dal 1° gennaio 2021.

In ordine al contenuto, i maggiori punti di novità della revisione riguardano una diversa formulazione delle norme regolamentari riguardanti la tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni, la previsione di una facoltatività di inserimento nel regolamento comunale di una norma sulle modalità delle pubbliche affissioni, una diversa formulazione della norma relativa alle occupazioni con cavi e conduttore, nonché un intervento sulla disposizione riguardante i passi carrabili.

Inoltre lo schema di regolamento proposto dall'Ifel prende le distanze da alcuni orientamento forniti dal Mef a Telefisco. In particolare il Dipartimento delle Finanze ritiene applicabile la sanzione minima del 100% in caso di omesso versamento del canone, mentre l'Ifel delinea un apparato sanzionatorio attenuato ritenendo possibile l'applicazione di una sanzione del 30%. Soluzione aderente all'articolo 50 della legge 449/1997 che consente di utilizzare la leva regolamentare per ridurre le sanzioni al fine di incentivare le regolarizzazioni tardive.

Un ulteriore elemento di divergenza con il Mef è quello che attiene alla realizzazione del presupposto impositivo nei casi di occupazioni effettuate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, fattispecie non più contemplata dalla disciplina del canone unico. L'assenza di un espresso richiamo normativo determinerebbe quindi il venire meno della soggettività passiva del canone. La lettura ministeriale non viene però condivisa dall'Ifel, che richiama l'orientamento giurisprudenziale sul tema (Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 158/1999) e l'articolo 825 del codice civile riguardante i diritti demaniali su beni altrui.

Di rilievo anche il chiarimento sul canone mercatale, che per le occupazioni temporanee "sostituisce" il prelievo giornaliero sui rifiuti, sia nella versione tributaria che in quella corrispettiva, con evidenti riflessi sulla determinazione dei costi e delle tariffe Tari. Sul punto l'Ifel evidenzia che non è più applicabile ai mercati il prelievo sui rifiuti giornaliero, pertanto i costi del servizio potranno essere considerati, alternativamente, al pari dello spazzamento delle strade e quindi posti all'interno del Pef rifiuti, oppure a carico del bilancio comunale sotto forma di agevolazioni di carattere generale, compensative della mancata copertura della relativa quota di costi del servizio da parte delle utenze interessate dal pagamento del canone temporaneo.

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