Imprese

Cantieri, il coordinatore della sicurezza è tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni

Lo ha stabilito la Cassazione precisando che non basta limitarsi a impartire le istruzioni alle imprese

di Mauro Salerno

Il coordinatore della sicurezza di un cantiere è tenuto a controllare nel dettaglio che le indicazioni del piano di sicurezza siano messe in atto dalle imprese. In caso contrario deve sospendere i lavori. mentre non può essere considerato sufficiente limitarsi a impartire le istruzioni da seguire senza verificare che poi vengano rispettate in concreto.

Con questa motivazione la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13471/2021, depositata il 12 aprile, ha bocciato il ricorso con cui un professionista tentava di sottrarsi alla sanzione impartita dal Tribunale di Matera.

Il tecnico aveva provato a difendersi dall'accusa sostenendo che «in qualità di coordinatore della sicurezza dei lavori» «non era compito suo controllare il minuto rispetto delle disposizioni che anche lui aveva impartito alle imprese che stavano eseguendo materialmente i lavori». Per i tecnico, il suo ruolo imponeva di «assicurare la sicurezza del cantiere esclusivamente per i cosiddetti rischi generici relativi alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo con cui sono organizzate le attività», «esulando, invece, rispetto allo spetto della sua responsabilità» il compito «di sovrintendere momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni da lui stesso impartite».

La Cassazione ha bocciato questa ricostruzione. E ha ribadito che tra il compito di del coordinatore della sicurezza di un cantiere va ben oltre al redazione del piano e l'indicazione delle regole che le imprese devono rispettare. Per i giudici spetta al coordinatore spetta anche il compito di «verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro». Inoltre, e questo è il punto, «tale verifica non deve essere eseguita solo attraverso un'opera di coordinamento ma anche attraverso un 'opera di materiale controllo dell'operato svolto dalle imprese esecutrici». In caso contrario, aggiungono i giudici, va disposta la sospensione dei lavori.

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