Fisco e contabilità

Caos Tari, sul tavolo la proroga della scadenza per le tariffe

La chance della legge di conversione del Dl 73/2021: più che di proroga si tratterebbe di una sanatoria

di Pasquale Mirto

In sede di conversione in legge del Dl 73/2021, Anci ha chiesto la proroga del termine di approvazione delle aliquote e dei regolamenti Tari al 31 luglio, in considerazione delle varie difficoltà incontrate non solo nell'articolazione delle riduzioni Covid, ma anche perché, per la quasi totalità dei Comuni, questo è il primo anno in cui le tariffe risentono del nuovo metodo tariffario rifiuti predisposto da Arera.

L'articolo 30, comma 5, del Dl 41/2021, prevede che i Comuni approvino le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Tale termine si applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. Inoltre, per risolvere una criticità interpretativa che si presenta puntualmente ogni anno, si precisa che in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla Tari o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del "proprio" bilancio di previsione il Comune provvede a effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

Il termine del 30 giugno è fissato espressamente in deroga agli articoli 1, comma 169, della legge 296/2006, e 53, comma 16, della legge 388/2000, ovvero alle norme che prevedono che le aliquote, tariffe e regolamenti tributari devono essere approvati entro il termine ultimo stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Ifel, nella nota del 16 giugno 2021, ricorda anche che ci sono Comuni che hanno ottenuto la proroga del termine del bilancio al 31 luglio 2021 (articolo 52, comma , Dl 73/2021); la proroga dei bilanci, ad avviso di Ifel, comporta anche la proroga del termine di approvazione delle delibere tributarie, in applicazione delle regole ordinarie.

Per gli altri Comuni, l'unico veicolo normativo, salva l'emanazione di un decreto legge ad hoc, per disporre la proroga del termine è la legge di conversione del Dl 73/2021, decreto che però dovrà essere convertito in legge entro il 25 luglio 2021. Quindi più che di proroga si tratterebbe di una sanatoria per gli enti che saltano l'appuntamento del 30 giugno. Situazione molto pericolosa per i Comuni, perché se per qualche inconveniente di percorso il termine non dovesse essere prorogato, allora troverebbero applicazione le tariffe Tari 2020, che per la maggior parte degli enti sono quelle del 2019, in considerazione della possibilità offerta dall'articolo 107, comma 5, della legge 18/2020, di confermare le tariffe 2020 anche per il 2019, prevedendo che il conguaglio tra costi risultanti dal Pef 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 possa essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Quindi, le tariffe Tari 2021 sono le prime a essere formulate con il "nuovo" metodo tariffario di Arera e questo di per sé comporta in molti enti delle differenze significative, a causa della diversa articolazione tra costi fissi e variabili determinata dalla nuova metodologia. A ciò si devono aggiungere le operazioni di aggiornamento della banca dati comunale, per tenere conto degli effetti determinati dal Dlgs 116/2020, e in particolar modo alla riduzione di prelievo conseguente alla sostituzione della categoria dei rifiuti speciali assimilati con i rifiuti urbani "simili", con tutte le incertezze che derivano da un quadro normativo che non brilla per chiarezza e precisione, oltre ai vari interventi di prassi, anche questi abbastanza disorientanti.

A complicare ulteriormente il quadro ci sono le riduzioni Covid, finanziate dall'articolo 6 del Dl 73/2021 per 600 milioni. Ma manca a oggi il decreto ministeriale che assegna le risorse per Comune, anche se il dato è stato anticipato da Ifel.

Pare evidente che il caotico quadro normativo, sinteticamente descritto, giustifichi pienamente la necessità di una proroga, non certamente imputabile ai Comuni.

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