Appalti

Caro materiali, fondo da cento milioni per compensare gli extra-costi delle imprese

La novità prevista nella riformulazione in un emendamento al Dl Sostegni-bis

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di Mauro Salerno

Un fondo da cento milioni per compensare i costruttori impegnati in lavori pubblici dall'impennata dei prezzi delle materie prime negli ultimi mesi (acciaio in particolare, ma non solo). La novità, che era stata richiesta a gran voce dai costruttori, è contenuta in una riformulazione degli emendamenti a cui starebbero lavorando Governo e maggioranza sul Dl Sostegni bis, in vista delle votazioni che riprendono oggi in commissione Bilancio alla Camera.

La bozza del testo dell'emendamento riformulato, ancora non ufficiale, prevede che «per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel corso del primo semestre del 2021», «il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative al primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi».

Si verrebbe così incontro alle richieste delle imprese che chiedevano di rilevare già nel corso di quest'anno gli scostamenti di prezzo subiti dai materiali da costruzione e soprattutto di prevedere un fondo ad hoc per le compensazioni. Il fondo ora ci sarebbe e verrebbe alimentato con una dotazione di cento milioni. Nella riformulazione dell'emendamento si legge infatti che oltre a contare sulle risorse accantonate per far fronte agli imprevisti nel quadro economico di ogni progetto e sui ribassi di gara, imprese e stazioni appaltanti potranno far fronte alle compensazioni attingendo a un «fondo per l'adeguamento prezzi» che sarà istituito nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Per il momento il fondo prevede una dotazione massima di cento milioni. Mentre le compensazioni saranno possibili per «i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

A far scattare la procedura per le compensazioni saranno le imprese, presentando una richiesta alla stazione appaltante («a pena di decadenza») entro 15 giorni dall'entrata in vigore della norma.

Le compensazioni, inoltre, riguarderebbero le «lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal primo gennaio del 2021 fino al 30 giugno del 2021», facendo riferimento «alle singole quantità dei materiali impiegati», «eccedenti l'otto se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni». A fare da discriminante sarà «la data dell'offerta».

A stabilire i criteri di assegnazione dei fondi per le compensazioni sarà invece un decreto del Mims, da adottare entro 60 giorni dalla conversione del Dl Sostegni-bis, «garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonchè la proporzionalità per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse».

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