Appalti

Caro materiali, ok al fondo da cento milioni per compensare le imprese con il Dl Sostegni-bis

Approvato in commissione Bilancio alla Camera l'emendamento che destina le risorse ai costruttori colpiti dall'impennata dei prezzi

immagine non disponibile

di Mauro Salerno

Arrivano i fondi per compensare le imprese di costruzione azzoppate dall'impennata dei prezzi delle materie prime, a partire dall'acciaio che ha subìto un aumento del 130% negli ultimi mesi. La commissione Bilancio della Camera ha dato l'ok all'emendamento al decreto Sostegni-bis che istituisce un fondo da cento milioni di euro per compensare le imprese impegnare nei cantieri pubblici.

Il testo dell'emendamento, leggermente rivisitato rispetto alla riformulazione che avevamo anticipato ieri, prevede che «per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel corso del primo semestre del 2021», «il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative al primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi».

Governo e Parlamento vengono così incontro alle richieste delle imprese che chiedevano di rilevare già nel corso di quest'anno gli scostamenti di prezzo subiti dai materiali da costruzione e soprattutto di prevedere un fondo ad hoc per le compensazioni. Il fondo ora viene istituito con una dotazione di cento milioni.

L'emendamento approvato ieri precisa che oltre a contare sulle risorse accantonate per far fronte agli imprevisti nel quadro economico di ogni progetto («fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti») imprese e stazioni appaltanti potranno erogare le compensazioni attingendo al «Fondo per l'adeguamento prezzi» che sarà istituito nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Più in particolare le compensazioni saranno erogate dalle stazioni appaltanti per il 50% attingendo alle risorse «accantonate per gli imprevisti», per il resto facendo leva sul nuovo fondo. Potranno essere usati anche i ribassi d'asta «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione in base alle norme vigenti». Altra novità dell'emendamento è che per garantire i rimborsi del caro-materiali alle imprese le stazioni appaltanti potranno fare leva anche «sulle somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza», purché collaudati e dotati di certificati di regolare esecuzione «nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile».

Per il momento il fondo prevede una dotazione massima di cento milioni. Mentre le compensazioni saranno possibili per «i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

A far scattare la procedura per le compensazioni saranno le imprese, presentando una richiesta alla stazione appaltante («a pena di decadenza») entro 15 giorni dall'entrata in vigore della norma.

Le compensazioni riguarderanno le «lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal primo gennaio del 2021 fino al 30 giugno del 2021», facendo riferimento «alle singole quantità dei materiali impiegati», «eccedenti l'otto se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni». A fare da discriminante sarà «la data dell'offerta». Le compensazioni, inoltre, dovranno essere determinate «al netto delle compensazioni eventualmente già liquidate o riconosciute in relazione al primo semestre dell'anno 2021» ai sensi «dell'articolo 106, comma 1, lettera a)» del codice appalti.

A stabilire i criteri di assegnazione dei fondi per le compensazioni sarà invece un decreto del Mims, da adottare entro 60 giorni dalla conversione del Dl Sostegni-bis, «garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonchè la proporzionalità per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©