Caro-materiali, servono prezzi indicizzati per evitare gare deserte e cantieri bloccati
INTERVENTO. Compensazioni fuori tempo massimo: ancora nessuna impresa ha ricevuto i ristori
Siamo arrivati a maggio 2022 e nella Guri del 30 aprile è stato pubblicato il Decreto del Mims che disciplina la suddivisione del fondo di 100 milioni per il secondo semestre 2021 tra piccole/medie/grandi imprese. Ad oggi non abbiamo ancora traccia della rilevazione sugli scostamenti dei prezzi relativi al secondo semestre 2021 e di fatto nessuna impresa ha ricevuto il pagamento delle compensazioni del primo semestre 2021.
Significa che a distanza di oltre un anno le compensazioni (giuste o sbagliate che siano) del primo semestre 2021 non hanno raggiunto le imprese e che, di questo passo, prima di altri 12 mesi nessuno vedrà le compensazioni (giuste o sbagliate che siano) del secondo semestre 2021: è accettabile?
Entro il 27 aprile avrebbe dovuto essere adottata la nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione ex art. 29, comma 2 Dl Sostegni ter (con decorrenza dal 1° semestre 2022). Entro il 30 aprile avrebbero dovuto essere adottate le linee guida per la determinazione dei nuovi prezzari, ex art. 29, comma 12 Dl Sostegni ter.Ad ore verrà licenziato un nuovo decreto legge che dovrebbe tornare sul tema del riequilibrio economico del rapporto contrattuale. Auspicando che venga adottata una misura compiuta e «self executing», che non rimandi cioè ad un successivo provvedimento attuativo, la partecipazione alle gare è sempre più merce rara; si stanno fermando i lavori in corso e non decollano quelli nuovi.
Rfi, con tempestività, ha aggiornato il proprio prezzario dapprima recependo il rilevamento Mims del primo semestre e successivamente il rilevamento Mims del secondo semestre. Anas ha aggiornato il proprio prezzario recependo il rilevamento Mims del primo semestre ma non ancora il rilevamento del secondo semestre. Le Regioni, la gran parte, hanno aggiornato i propri prezzari. A prescindere dalla bontà degli adeguamenti, tutti gli aggiornamenti sono stati eseguiti al netto della crisi Ucraina che solo da marzo in avanti ha iniziato a fare sentire i propri effetti. Il ministro Giovannini in audizione in Parlamento ha confermato un aumento medio dei costi, rapportato al 2020, del 19% e del 36% rispettivamente nel primo e nel secondo semestre 2021; sempre ante crisi Ucraina. Solo per inciso rammentiamo che attraverso le rilevazioni semestrali si è concretizza una compensazione dei prezzi, che non costituisce una integrazione del corrispettivo contrattuale, ma è una sorta di indennizzo che viene riconosciuto agli operatori al ricorrere delle condizioni fissate nella norma.
Questa è la fotografia della situazione, dove il "fattore tempo" viene relegato ad una variabile indipendente; tropo tempo è infruttuosamente trascorso dall'ultimo trimestre 2020 ad oggi continuando a parlare dei massimi sistemi, di fiammate e bolle momentanee. Come Ance abbiamo avviato una campagna legale con tolleranza zero per tutti quei bandi di gara che non contemplino previsioni contrattuali congrue rispetto ai valori di mercato. Abbiamo presentato esposti sia all'Anac che alla Agcm e, affiancando le imprese, abbiamo presentato ricorsi in sede amministrativa. L'Anac, in diversi interventi, ha puntualizzato che il prezzo a base di gara non può prescindere da una verifica puntuale della congruità rispetto ai costi ed alle prestazioni, e che vanno stabiliti con urgenza meccanismi che consentano di riguadagnare un equilibrio contrattuale che tenga conto dei costi reali. Se non lo si fa o alle gare non partecipa nessuno, oppure solo chi poi chiederà varianti e slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori. Molto meglio stabilire dei meccanismi trasparenti e sicuri di indicizzazione, così da favorire una autentica concorrenza e apertura al mercato plurale, e serietà di chi si aggiudica l'appalto.
Da altra parte la previsione di un corrispettivo contrattuale palesemente incongruo rispetto ai valori di mercato, produce inevitabili ricadute sul regolare avanzamento delle opere e sul rispetto dei relativi crono programmi, amplificando per questa via il rischio della realizzazione di opere pubbliche inadeguate dal punto di vista qualitativo. Circostanza questa che ove dovesse verificarsi produrrebbe severi pregiudizi agli interessi della collettività alla realizzazione delle opere, nonché una lievitazione dei costi necessari per ultimare i lavori.
Anche la giurisprudenza amministrativa è granitica sul punto perché i prezzari adeguati rispondo ad una duplice esigenza:
a) l'interesse precipuo delle stazioni appaltanti, e della collettività, di assicurare la serietà dell'offerta e la qualità delle prestazioni finali rese dall'operatore economico selezionato, evitando che la previsione di importi di base eccessivamente bassi impedisca di formulare offerte di sufficiente pregio tecnico;
b) la funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le storture, posto che l'impiego di parametri eccessivamente bassi è in grado di alterare il gioco della concorrenza e impedire l'accesso al mercato in condizioni di parità. Da prezzi non aggiornati risultano danneggiati gli imprenditori che continuamente investono nella crescita della propria azienda sia in termini di risorse umane che di attrezzature. L'urgenza di dar risposta a simili impellenti esigenze ha trovato conferma anche in un recente intervento del Governo che, all'articolo 29 del Sostegni ter, ha espressamente ribadito, in attesa delle future linee guida Mims in materia, che le stazioni appaltanti possono procedere anche in modo autonomo all'aggiornamento dei prezzari.
Il rispetto di tale obbligo normativo, peraltro, non può essere inteso in senso meramente formalistico, ritenendo le amministrazioni adempienti per il solo fatto di applicare l'ultimo prezzario disponibile, ma deve essere inteso in senso sostanziale per cui, in caso di mancato aggiornamento o di disallineamento rispetto ai mutati parametri del mercato, le stazioni appaltanti sono comunque tenute a verificare l'effettiva aderenza del prezzario ai reali valori esistenti sul mercato quantomeno in sede di validazione del progetto esecutivo.
Ha senso validare la congruità di un progetto a dicembre 2021, quando la stazione appaltante non ha ancora aggiornato i prezzari al rilevamento del primo semestre, e confermare nuovamente la validazione a febbraio 2022, quando la stazione appaltante non ha ancora aggiornato i prezzari al rilevamento del secondo semestre e poi mandare in gara a maggio 2022 un progetto che non tenga conto dei rovesciamenti determinati dalla crisi Ucraina?
Da ultimo, l'indizione di una procedura di gara a condizioni economiche inique determinerà inevitabilmente un grave pregiudizio alla collettività configurandosi, tra l'altro, un danno da disservizio rispetto all'interesse pubblico tutelato della partecipazione della comunità alle spese pubbliche. Abbiamo, come Ance, formulato proposte in grado di fornire possibili soluzioni ai temi straordinari sopra rappresentati, tutti i suggerimenti sono strutturati per non comportare alcun aggravio per la finanza pubblica ricorrendo ad una semplice rimodulazione temporale dei progetti. Attendiamo le prossime ore per conoscere le soluzioni che il legislatore avanzerà, consapevoli che non ci sarà tempo per un altro (l'ennesimo) decreto legge.
(*) Vicepresidente Ance con delega alle opere pubbliche