Urbanistica

Casa antisismica, ok al Superbonus per l'acquisto anche con asseverazione fatta su modulo «previgente»

Possibile la cessione del credito all'impresa. Fuori dal 110% gli acconti versati prima del 1° luglio 2020

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di Massimo Frontera

Gli acquirenti delle case antisismiche possono beneficiare del Superbonus anche in presenza di un'asseverazione predisposta con il modello in vigore prima del nuovo modulo sulla Classe di rischio sismico divenuto operativo dal 6 agosto 2020, integrando le prescrizioni introdotte dal decreto legge Rilancio. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n.190/2021, spiegando che l'agevolazione «è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli interventi agevolati. Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie non vada attestata ai fini del Superbonus nonché dell'opzione di cui al citato articolo 121 la "corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati"». Inoltre l'Agenzia conferma che l'acquirente può cedere il credito all'impresa costruttrice.

Non è invece possibile includere nel perimetro del sismabonus gli acconti per l'acquisto dell'abitazione versati prima del 1° luglio 2020 «in applicazione del principio di cassa»; e sempre che «il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il termine del 30 giugno 2022». Su quest'ultimo aspetto, l'istante prospettava una risposta positiva argomentando che «l'atto di trasferimento ha prodotto i propri effetti dopo il 1° luglio 2020», ma per l'Agenzia delle entrate prevale appunto il principio di cassa e «l'aliquota al 110 per cento è applicabile esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio e fino al periodo di vigente della detrazione».

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